Condizioni generali

CG per gli utenti

CG per i clienti commerciali

Generalità

1. Le seguenti condizioni valgono per tutti i contratti, le forniture e altre prestazioni della Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel (di seguito "venditrice") riguardanti contratti con utenti tramite lo shop online della venditrice (di seguito "A"), ma anche contratti con commercianti ai sensi del Codice del commercio tedesco (HGB) e aziende ai sensi dell’art. 14 del Codice civile tedesco (BGB) (clienti aziendali) in qualsiasi forma (di seguito "B"), in particolare anche tramite lo shop online con l’offerta ivi ricevuta separatamente per "clienti commerciali". Non valgono le norme divergenti dei clienti, a meno che la venditrice non le abbia confermate per iscritto. Accordi individuali tra venditrice e clienti hanno sempre la priorità.

2. I rapporti commerciali tra venditrice e cliente sono soggetti al diritto valido nella Repubblica Federale Tedesca. Nel caso dei consumatori, tale scelta del diritto si applica solo nella misura in cui non viene revocata la tutela garantita da disposizioni cogenti del diritto dello Stato in cui il consumatore ha il domicilio abituale. Resta esclusa la validità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.

3. La lingua contrattuale è il tedesco.

4. Foro competente è Kassel, nella misura in cui il cliente è un commerciante o una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico. Lo stesso vale se un cliente non ha un foro competente generale in Germania o se il luogo di residenza o domicilio abituale non sono noti al momento dell'azione.


CG per gli utenti

Art. 1 Condizioni e stipula del contratto

1. La venditrice propone ai clienti del negozio online l’acquisto di merce nuova e usata, in particolare di prodotti pneumatici.

2. Durante l’acquisto nel negozio online e con l’accettazione dell’ordine del cliente da parte della venditrice, si realizza un contratto di compravendita. L’ordine rappresenta una proposta alla venditrice di stipulare un contratto di compravendita. I prezzi indicati nel negozio online non rappresentano un’offerta in senso giuridico. Quando il cliente invia un ordine al negozio online, egli riceve una e-mail a conferma dell’arrivo del suo ordine, contenente tutti i dettagli (conferma d’ordine). Questa conferma dell’ordine non rappresenta un’accettazione dell’offerta, bensì informa solo il cliente che è pervenuto un ordine con un determinato contenuto. Un contratto di compravendita si realizza soltanto quando il prodotto ordinato viene spedito al cliente e la spedizione al cliente è confermata da una seconda e-mail (conferma di spedizione). Inoltre, il cliente ha la possibilità di richiedere informazioni alla venditrice su un determinato articolo telefonicamente, per e-mail, fax o tramite lettera. Dopo aver ricevuto la richiesta, la venditrice sottoporrà al cliente un'offerta non vincolante tramite e-mail, lettera, telefono o fax. Il cliente ha dunque la possibilità di inviare un ordine vincolante. Il cliente riceve, dunque, una comunicazione in cui si conferma l’arrivo del suo ordine e in cui si riportano i dettagli (conferma dell’ordine). Questa conferma dell’ordine non rappresenta un’accettazione dell’offerta, bensì informa solo il cliente che è pervenuto un ordine con un determinato contenuto. Il contratto si realizza solo dopo l’accettazione di questa offerta da parte della venditrice, ossia con la spedizione della merce e l’invio di una conferma di spedizione.

3. Il testo del contratto non può essere più visualizzato dopo l’ordine. Il cliente è quindi pregato di salvare il testo del contratto.


Art. 2 Prezzi, spese di spedizione, IVA e pagamento

1. Per gli ordini effettuati tramite il negozio online, valgono i prezzi ivi indicati. Tutti i prezzi sono comprensivi dell’IVA legalmente in vigore.

2. Ai prezzi indicati si aggiungono le spese di spedizione e imballaggio, che vengono comunicate al cliente prima dell’invio dell’ordine.

3. La consegna ai clienti da parte della venditrice avviene su richiesta del cliente con le seguenti modalità di pagamento: pagamento anticipato (tramite bonifico bancario), su fattura, in contrassegno o con carta di credito. Se il cliente sceglie di pagare in anticipo tramite bonifico bancario, il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre 14 giorni dalla conferma dell'ordine. In caso di consegna su fattura, il pagamento è dovuto entro e non oltre 8 giorni dall'emissione della fattura. Se il pagamento viene effettuato in contrassegno, il prezzo di acquisto più le spese di spedizione e le spese di contrassegno sono esigibili alla consegna e dopo la presentazione della bolla di contrassegno da parte del trasportatore.

4. Se un cliente non rispetta i suoi obblighi di pagamento, la venditrice può richiedere un risarcimento in conformità con le disposizioni di legge e/o recedere dal contratto.

5. La venditrice emette sempre una fattura al cliente, che gli viene rilasciata al momento della consegna della merce o comunque in forma scritta.


Art. 3 Fornitura e trasferimento del rischio

1. Se non diversamente concordato, la merce ordinata viene fornita all’indirizzo indicato dal cliente. La fornitura avviene dal magazzino della venditrice.

2. La disponibilità dei singoli articoli è indicata nelle descrizioni degli stessi. Se non diversamente ed espressamente concordato, la venditrice spedisce la merce disponibile a magazzino entro 2 giorni lavorativi dopo l’invio della conferma dell’ordine (in caso di pagamento anticipato tramite bonifico: entro 2 giorni lavorativi dopo l’avvenuto accredito). Se in fase di vendita tramite il negozio online la merce non è contrassegnata come disponibile a magazzino, la venditrice si impegna a procedere ad una fornitura il più rapidamente possibile. Le indicazioni della venditrice sul termine di consegna non sono vincolanti, a meno che essa non abbia confermato in maniera vincolante la data di consegna.

3. La venditrice si riserva la possibilità di procedere ad una fornitura parziale, purché ciò appaia vantaggioso per un disbrigo rapido e la fornitura parziale non risulti eccezionalmente irragionevole per il cliente. I costi supplementari causati dalle forniture parziali saranno fatturati al cliente. Il cliente può escludere le forniture parziali selezionando l’opzione “Spedire solo l’ordine completo”.

4. La venditrice si riserva di sganciarsi dall’obbligo di adempimento del contratto, qualora la merce debba essere consegnata da un fornitore nel giorno della fornitura e questa non avvenga in toto o parzialmente. La clausola di riserva in caso di impossibilità di rifornirsi vale soltanto se la mancata consegna non è imputabile alla venditrice. La venditrice non è responsabile della mancata erogazione della fornitura, purché abbia stipulato in tempo con il subfornitore un cosiddetto accordo di copertura congruo per adempiere agli obblighi contrattuali. Se la merce non viene consegnata, la venditrice informerà il cliente di questa circostanza con la massima tempestività e gli rimborserà un prezzo d’acquisto già pagato e le spese di spedizione. Il rischio di perimento e di compromissione accidentali della merce passa al cliente con la consegna.


Art. 4 Riserva di proprietà

La merce fornita resta di proprietà della venditrice fino all’adempimento di tutti i crediti derivanti dal contratto; nel caso in cui il cliente sia un soggetto giuridico di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, anche oltre il rapporto commerciale in questione, fino al pagamento di tutti i crediti che spettano alla venditrice nell’ambito del contratto.


Art. 5 Conteggio, diritto di ritenzione

1. Il diritto di compensazione del cliente vale soltanto se le contropretese della venditrice sono riconosciute oppure accertate e passate in giudicato.

2. Il cliente è autorizzato all’esercizio di un diritto di ritenzione, soltanto nella misura in cui la sua contropretesa si basa sul medesimo rapporto contrattuale.


Art. 6 Responsabilità per vizi giuridici e della cosa

1. In presenza di vizi, al cliente spettano i diritti di garanzia legali nella misura delle seguenti norme. Se sono coinvolti solo commercianti, trovano applicazione, ad integrazione, gli artt. 377 succ. del Codice del commercio tedesco (HGB).

2. I danni causati da azioni improprie da parte del cliente durante l'installazione, il collegamento, il comando o lo stoccaggio della merce non giustificano una rivendicazione di garanzia nei confronti della venditrice. Il cliente può evincere il corretto uso dalle descrizioni del produttore.

3. I difetti devono essere segnalati dal cliente alla venditrice entro un periodo di garanzia di due anni per gli articoli nuovi o di un anno per gli articoli usati. Le limitazioni di responsabilità di cui sopra non si applicano se la venditrice ha intenzionalmente occultato un difetto o ha garantito le caratteristiche della merce. Inoltre, le limitazioni di responsabilità di cui sopra non si applicano alle richieste di risarcimento danni da parte del cliente che siano volte al risarcimento di lesioni fisiche o danni alla salute per un difetto di cui è responsabile la venditrice, o che siano dovute a dolo o grave negligenza da parte della venditrice o dei suoi ausiliari. Le suddette riduzioni non si applicano ai difetti di un edificio o di un oggetto che è stato utilizzato per un edificio secondo il suo normale uso e ne ha causato le carenze. Inoltre, le riduzioni di cui prima non si applicano nemmeno se la venditrice ha dolosamente occultato un vizio o assunto una garanzia sulle caratteristiche della merce, e neanche per le richieste di risarcimento da parte del cliente, che siano volte al risarcimento di danni fisici o di salute dovuti a un difetto di cui è responsabile la venditrice oppure che si basa su dolo o grave negligenza della venditrice o dei suoi ausiliari.

4. La presenza di difetti che sono stati segnalati tempestivamente obbliga la venditrice all’adempimento successivo. Qualora fallisse l’adempimento successivo, il cliente è autorizzato a ridurre il prezzo d’acquisto oppure a recedere dal contratto. Per il resto valgono le disposizioni di legge.


Art. 7 Obblighi di informazione in caso di danni da trasporto

Se la merce viene consegnata con evidenti danni all'imballo o al contenuto, il cliente è tenuto a darne immediata comunicazione al vettore/trasportatore, fatti salvi i suoi diritti di garanzia (A. art. 6), e deve contattare immediatamente la venditrice tramite e-mail o altro mezzo (fax/posta), affinché questa possa salvaguardare eventuali diritti nei confronti dello spedizioniere/trasportatore.


Art. 8 Esclusione della responsabilità

1. Al di fuori della responsabilità per vizi giuridici e della cosa, la venditrice ha una responsabilità illimitata nella misura in cui la causa del danno è riconducibile a dolo o grave negligenza. Essa è altresì responsabile della violazione con negligenza lieve di obblighi essenziali (obblighi la cui violazione pregiudica il raggiungimento dello scopo contrattuale), nonché per la violazione di obblighi cardinali (obblighi il cui adempimento consente la corretta esecuzione del contratto in primo luogo e sulla cui conformità il cliente fa regolarmente affidamento), ma solo per il prevedibile danno tipico del contratto. La venditrice non risponde della violazione con negligenza lieve di altri obblighi diversi da quanto sopra indicato.

2. Le limitazioni di responsabilità di cui al paragrafo precedente, non si applicano in caso di danni all’incolumità, lesioni fisiche o danni alla salute, per un vizio esistente dopo il trasferimento di una garanzia relativa alle caratteristiche del prodotto e per i vizi intenzionalmente occultati. Resta inviolata la responsabilità secondo la Legge sulla responsabilità per danni da prodotto.

3. Se la responsabilità della venditrice è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei suoi dipendenti, rappresentanti e ausiliari.


Art. 9 Protezione dei dati personali

1. Il cliente è consapevole e accetta che i dati personali necessari per evadere l'ordine verranno memorizzati dalla venditrice su appositi supporti. Il cliente autorizza espressamente la raccolta, l’elaborazione e l’utilizzo dei suoi dati personali. I dati personali memorizzati vengono ovviamente trattati con riserbo dalla venditrice. La raccolta, l’elaborazione e l’utilizzo dei dati personali del cliente hanno luogo nel rispetto della Legge federale sulla protezione dei dati (BDSG), del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e della Legge tedesca sui media (TMG).

2. Il cliente può in qualsiasi momento revocare il suo consenso con effetto futuro. In questo caso la venditrice è obbligata a rimuovere immediatamente i dati personali del cliente. Nel caso di ordini in corso, la cancellazione avviene al termine della procedura.


Informativa sul diritto di recesso per i contratti che prevedono la vendita a distanza

1.Diritto di revoca: Hai il diritto di revocare il presente contratto entro quattordici giorni, senza indicarne il motivo. Il termine di revoca è di quattordici giorni a partire dal giorno in cui tu o una terza persona da te indicata, che non sia il trasportatore, ha preso in possesso l’ultima merce. Per esercitare il diritto di revoca è necessario informarci (Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel, e-mail: sales@landefeld.com, fax: +49 (0) 561/95885-20), attraverso una dichiarazione univoca (per es. una lettera inviata per posta, un fax o una e-mail) circa la tua decisione di revocare il contratto. Potrai utilizzare il modello di revoca il cui link è riportato nelle nostre Condizioni generali (CG) su www.landefeld.de, che non è tuttavia obbligatorio. Per rispettare il termine di revoca è sufficiente inviare la comunicazione che si sta esercitando il diritto di revoca, prima della scadenza del termine previsto.

2. Conseguenze della revoca: In caso di revoca da parte tua, noi siamo tenuti a restituire tutti i pagamenti ricevuti, comprese le spese di spedizione (ad eccezione dei costi supplementari che ne conseguono per aver scelto un tipo di consegna diverso da quello standard offerto e più economico), tempestivamente ed entro e non oltre quattordici giorni dal giorno in cui la comunicazione della revoca del contratto è arrivata a noi. Per il rimborso utilizziamo lo stesso metodo di pagamento che hai usato per la transazione iniziale, a meno che non sia stato espressamente concordato qualcosa di diverso; in nessun caso ti addebiteremo costi per il rimborso. Possiamo rifiutare il rimborso fino a quando non avremo ricevuto la merce o fino a quando non avrai fornito la prova di aver rispedito la merce, in base a ciò che interviene per primo. Dovrai rispedirci o consegnarci la merce immediatamente e comunque entro non oltre quattordici giorni dalla data in cui ci hai informato della revoca del presente contratto. Il termine è rispettato se spedisci la merce prima della scadenza del periodo di quattordici giorni. Le spese dirette per la restituzione della merce sono a tuo carico. Sei tenuto solo a pagare per qualsiasi perdita di valore della merce, se questa perdita di valore è riconducibile ad una gestione non necessaria per verificare le caratteristiche, le proprietà e la funzionalità della merce.

3. Esclusione del diritto di revoca: Il diritto di revoca non si applica ai contratti: a) per la consegna di merci che non sono prefabbricate e per la cui produzione è determinante una scelta o definizione individuale da parte del consumatore o che sono chiaramente personalizzate in base alle esigenze del consumatore, b) per la consegna di merci che possono deteriorarsi rapidamente o la cui data di scadenza verrebbe superata in breve tempo, c) per la consegna di merci sigillate che non possono essere restituite per motivi di tutela della salute o di igiene se il loro sigillo è stato rimosso dopo la consegna, d) per la consegna di beni se, per loro natura, sono stati inseparabilmente mescolati ad altri beni dopo la consegna, e) per la consegna di registrazioni audio o video o di software in confezione sigillata, se il sigillo è stato rimosso dopo la consegna.


Fine dell’informativa sul recesso



CG per i clienti commerciali

Art. 1 Condizioni e stipula del contratto

1. Il cliente ha la possibilità di richiedere informazioni alla venditrice su un determinato articolo telefonicamente, per e-mail o tramite lettera. Dopo aver ricevuto la richiesta, la venditrice sottoporrà al cliente un'offerta non vincolante tramite e-mail, lettera, telefono o fax. Il cliente ha dunque la possibilità di inviare un ordine vincolante. Il cliente riceve quindi una conferma d'ordine via e-mail, lettera o fax che convalida la ricezione del suo ordine e ne riporta i dettagli. Questa conferma d'ordine rappresenta l'accettazione della sua offerta da parte della venditrice, in modo che il contratto si realizzi con la conferma d'ordine.

2. Acquistando nel negozio online, il cliente invia un ordine vincolante tramite il sistema di ordinazione previsto, selezionando tipo e quantità delle merci e dei servizi ivi specificati. L’ordine rappresenta una proposta alla venditrice di stipulare un contratto di compravendita. Illustrazioni e prezzi nel negozio online della venditrice non rappresentano un’offerta in senso giuridico. Quando il cliente invia un ordine al negozio online, egli riceve una e-mail, una lettera oppure un fax a conferma dell’arrivo del suo ordine, contenente tutti i dettagli (conferma d’ordine). Il contratto d’acquisto si perfeziona con la conferma d’ordine. Il testo del contratto non può altrimenti essere più visualizzato dopo l’ordine. Il cliente è quindi pregato di salvare il testo del contratto.


Art. 2 Prezzi, spese di spedizione, IVA e pagamento

1. Se non diversamente concordato, i prezzi della venditrice si intendono franco fabbrica, più l’aliquota IVA prevista dalla legge, escluse le spese di imballaggio e doganali, altri costi accessori o oneri di qualsiasi natura. Le lettere di vettura, le spese di raccordo ferroviario e di drayage sono a carico del cliente. In caso di aumento dei costi salariali, dei materiali o delle materie prime, dei costi di produzione o di trasporto, ecc., la venditrice ha il diritto di addebitare i prezzi validi il giorno della consegna. Ciò non vale se le consegne e i servizi concordati devono essere erogati entro 4 mesi dalla stipula del contratto.

2. I prezzi non includono le spese di spedizione e imballaggio.

3. La consegna ai clienti da parte della venditrice avviene su richiesta del cliente con le seguenti modalità di pagamento: pagamento anticipato (tramite bonifico bancario), su fattura, in contrassegno o con carta di credito. Se il cliente sceglie di pagare in anticipo tramite bonifico bancario, il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre 14 giorni dalla conferma dell'ordine. In caso di consegna su fattura, il pagamento è dovuto entro e non oltre 8 giorni dall'emissione della fattura. Se il pagamento viene effettuato in contrassegno, il prezzo di acquisto più le spese di spedizione e le spese di contrassegno sono esigibili alla consegna e dopo la presentazione della bolla di contrassegno da parte del trasportatore.

4. In caso di contratti conclusi tramite il negozio online della venditrice, valgono principalmente le seguenti regole: il pagamento viene effettuato secondo le condizioni riportate sull'ordine. I prezzi visualizzati nello shop online si riferiscono anche alle rispettive confezioni/lunghezza dei rotoli. Per il taglio dei rotoli verranno addebitati i relativi costi, che la venditrice comunicherà al cliente separatamente.

5. La venditrice emette sempre una fattura al cliente, che gli viene rilasciata al momento della consegna della merce o comunque in forma scritta.

6. Se un cliente non rispetta i suoi obblighi di pagamento, la venditrice può richiedere un risarcimento in conformità con le disposizioni di legge e/o recedere dal contratto. In ogni caso, il cliente è tenuto al pagamento degli interessi di mora nella misura di 8 punti percentuali al di sopra del rispettivo tasso base. Inoltre, la venditrice si riserva il diritto di dimostrare e far valere un maggiore danno per interessi presentando un certificato bancario. Peraltro, per ogni sollecito emesso dalla venditrice, dovrà essere corrisposto un indennizzo forfettario di 5,00 euro, a meno che il cliente non dimostri che il danno è stato inferiore.

7. Nella misura in cui la venditrice accetta cambiali o assegni, questi saranno accettati solo pro solvendo. Le cambiali devono essere scontabili. Le spese di sconto e tutti gli altri costi sono interamente a carico del cliente e devono essere pagati entro 8 giorni.

8. In caso di liquidazione con cambiale, la venditrice può esigere il pagamento immediato di tutti i crediti di consegna insoluti, anche non ancora scaduti, e altrimenti non oggetto di contestazione, se le spese di sconto fatturate non vengono pagate entro 8 giorni, le cambiali ricevute non vengono scontate da un istituto bancario, le cambiali scontate vengono riaddebitate o le cambiali non vengono onorate. Lo stesso vale se l'assegno di un cliente non viene incassato o se il cliente è in arretrato con un pagamento rateale concordato.

9. Se la situazione finanziaria del cliente peggiora notevolmente dopo la stipula del contratto o se vi sono cambiali o assegni protestati, la venditrice può esigere pagamenti anticipati o depositi cauzionali per tutte le consegne ancora da effettuare derivanti da contratti basati sullo stesso rapporto giuridico (art. 273 del Codice civile tedesco - BGB). Se il cliente non ottempera a tale richiesta, la venditrice può recedere dai suddetti contratti e, dopo aver fissato un termine di 14 giorni, chiedere il risarcimento per violazione degli obblighi senza particolare prova documentale, nella misura del 10% dell'importo dell'ordine non eseguito, a meno che il cliente non dimostri un danno di entità minore. In caso di mora saranno esigibili gli interessi pattuiti al precedente paragrafo 7.

10. I pagamenti effettuati tramite assegno/cambiale sono considerati tali solo dopo che la cambiale o l'assegno è stato incassato. La riserva di proprietà estesa rimane in vigore fino al suo riscatto definitivo.


Art. 3 Conteggio, diritto di ritenzione

Il cliente non ha facoltà di esercitare il diritto di ritenzione. Tuttavia, i diritti ai sensi dell’art. 320 del Codice civile tedesco (BGB) rimangono inalterati fino a quando e nella misura in cui la venditrice non ha adempiuto ai suoi obblighi per una nuova consegna o correzione a fronte di un vizio.


Art. 4 Imballaggio

1. Il tipo di imballaggio è a discrezione della venditrice. L'imballaggio viene addebitato al prezzo di costo.

2. I materiali di imballaggio verranno ritirati solo se espressamente concordato. In caso contrario, il reso è escluso se la venditrice incarica dello smaltimento una società idonea, in conformità con l'ordinanza sugli imballaggi nella sua versione rispettivamente in vigore. In questo caso il cliente è obbligato a tenere pronto il materiale di imballaggio per consegnarlo all’azienda incaricata dello smaltimento. Nella misura in cui è stato concordato che il cliente rinuncia al suo diritto di restituzione in cambio di una tariffa di smaltimento forfettaria, il cliente è obbligato a consegnare l'imballaggio usato a una società riconosciuta, che garantisca un corretto smaltimento secondo le disposizioni dell’Ordinanza sugli imballaggi.

3. La venditrice fornisce gli imballaggi riutilizzabili solo in prestito. Il reso degli imballaggi va segnalato dal cliente alla venditrice per iscritto entro 14 giorni e il materiale messo a disposizione. In caso contrario, a partire dalla 3° settimana la venditrice ha il diritto di richiedere il 20% del prezzo di acquisto per ogni settimana (tuttavia al massimo il prezzo di acquisto completo) previo sollecito, o di fatturare immediatamente il valore dell'imballaggio, che è esigibile subito. Quanto segue trova applicazione nei confronti di commercianti, persone giuridiche di diritto pubblico e fondi speciali di diritto pubblico: I materiali di imballaggio di proprietà di terzi sono forniti in nome e per conto di tali proprietari. Si precisa che i fornitori di materiali di imballaggio possono addebitare canoni di noleggio se non vengono restituiti in tempo, che il cliente deve pagare se sono a lui imputabili.


Art. 5 Collaudo

1. In linea di principio, il cliente deve ritirare la merce pronta, salvo diverso accordo espresso (credito esigibile). Se ciò non avviene entro un termine commisurato, o se il cliente desidera che il suo ordine venga spedito, la venditrice è autorizzata a spedire la merce a spese del cliente. La merce è considerata consegnata secondo le condizioni, nel momento in cui lascia l’edificio della venditrice (acquisto per corrispondenza).

2. L’accettazione della merce vale con il suo ritiro, in caso di spedizione con l’invio della stessa.

3. La venditrice è autorizzata ad eseguire forniture parziali, purché sia accettabile per il cliente. Le forniture parziali non autorizzano a trattenere i pagamenti per la merce fornita.


Art. 6 Spedizione

1. Il rischio passa al cliente nel momento della consegna della merce allo spedizioniere o al vettore, tuttavia non appena lascia l’edificio della venditrice.

2. In assenza di particolari istruzioni, il mezzo e il percorso di trasporto sono lasciati alla scelta della venditrice, con esclusione di ogni responsabilità. Per il resto trova applicazione B. art. 12. La merce pronta per la spedizione deve essere richiamata immediatamente, altrimenti la venditrice ha il diritto, a sua discrezione, di immagazzinarla a spese e rischio del cliente e di considerarla come resa franco stabilimento.


Art. 7 Assicurazione

La merce è assicurata contro danni da trasporto e rotture solo su richiesta del cliente. In questo caso la venditrice fattura le spese sostenute, ma non si assume alcuna responsabilità per la spedizione. Per il resto trova applicazione B. art. 6. Il cliente si impegna ad assicurare a proprie spese la consegna contro i danni da incendio e il rischio di esplosione all'arrivo a destinazione o immediatamente dopo. Se non diversamente concordato, egli si fa carico del rischio, così come in relazione ad altri tipi di danni.


Art. 8 Termine di consegna

1. Le date di consegna o le scadenze, che non sono state espressamente concordate come vincolanti, sono meramente indicative. Lo stesso vale per le date di consegna indicate sulle conferme d’ordine visualizzate nello shop online, oppure comunicate con le informazioni sui tempi di consegna (in particolare per e-mail o fax). Il termine di consegna indicato dalla venditrice ha inizio solo quando tutti i dettagli della transazione e le questioni tecniche sono stati chiariti e entrambe le parti trovano accordo su tutte le condizioni. Nella stessa misura, il cliente è tenuto ad adempiere a tutti i suoi obblighi correttamente ed entro i tempi previsti.

2. Laddove il contratto di base è un contratto a termine fisso ai sensi dell’art. 286, comma 2, n. 4 del Codice civile tedesco (BGB) o dell’art. 376 del Codice del commercio (HGB), la venditrice ne risponde secondo le norme di legge. Lo stesso vale se il cliente ha diritto, a causa di un ritardo nella consegna imputabile alla venditrice, di far valere la cessazione del suo interesse all'adempimento del contratto. In questi casi, la responsabilità della venditrice è limitata al danno prevedibile e tipico verificatosi, se il ritardo di consegna non è riconducibile ad una violazione intenzionale del contratto da parte della venditrice, sebbene ad essa sia imputabile la colpa dei nostri rappresentanti o ausiliari. La venditrice è inoltre responsabile nei confronti del cliente in caso di ritardo nella consegna, ai sensi delle disposizioni di legge, se questo è dovuto a una violazione dolosa o gravemente negligente del contratto ad essa imputabile, sebbene ad essa sia attribuibile la colpa dei suoi rappresentanti o agenti. La sua responsabilità è limitata al danno prevedibile e che può tipicamente intervenire, se il ritardo nella consegna non si basa su una violazione intenzionale del contratto ad essa imputabile.

3. Nel caso in cui un ritardo della consegna imputabile alla venditrice è dovuto alla violazione colposa di un obbligo contrattuale fondamentale, sebbene la colpa sia attribuibile ai suoi rappresentanti o ausiliari, essa risponde secondo le norme di legge nella misura in cui in questo caso la responsabilità del risarcimento è limitata al danno prevedibile e che tipicamente può intervenire.

4. Altrimenti, in caso di un ritardo della consegna imputabile alla venditrice, il cliente può far valere un indennizzo forfettario per ogni settimana intera di ritardo, pari al 2% del valore della fornitura, tuttavia non oltre il 10%.

5. È esclusa ogni ulteriore responsabilità per un ritardo nella consegna imputabile alla venditrice. Sono fatti salvi altre rivendicazioni legali e diritti del cliente che gli spettano oltre alla richiesta di risarcimento danni, a causa di un ritardo nella consegna imputabile alla venditrice.

6. Se il cliente è in ritardo con l’accettazione, la venditrice è autorizzata a richiedere il risarcimento del danno subito e di eventuali spese supplementari. Lo stesso vale se il cliente viola in maniera colposa gli obblighi di collaborazione. Con il verificarsi del ritardo dell’accettazione o la mora del debitore, il rischio del deterioramento o del perimento accidentali passa al cliente.

7. Qualora, per cause ad essa non imputabili, la venditrice non riceva consegne o servizi dai propri subfornitori, ovvero non li riceva correttamente o nei tempi previsti, oppure si verifichino eventi di forza maggiore, essa ne darà comunicazione al cliente In tempo utile. In tal caso essa ha la facoltà di posticipare la consegna per la durata dell'impedimento ovvero di recedere in tutto o parzialmente dalla parte del contratto non ancora adempiuta, purché abbia soddisfatto l'obbligo di informazione di cui sopra e non abbia espressamente rilevato il rischio di approvvigionamento. Per cause di forza maggiore si intendono scioperi, serrate, interventi delle autorità, carenza di energia e di materie prime, limitazioni di trasporto e impedimenti operativi non imputabili a sue colpe, ad esempio in seguito ad un incendio, acqua alta e danni alle macchine, e tutti gli altri impedimenti che, da un punto di vista oggettivo, non sono stati causati colpevolmente dalla venditrice.


Art. 9 Riserva di proprietà

1. La venditrice mantiene la proprietà della merce consegnata fino a quando tutti i crediti che le spettano nell’ambito del rapporto commerciale non sono stati pagati integralmente, indipendentemente dal motivo giuridico. La riserva di proprietà estesa vale fino al pagamento di tutti i crediti inerenti al rapporto commerciale con il cliente, fino all'esonero da eventuali impegni assunti dalla venditrice nell'interesse del cliente. La venditrice ha il diritto di esigere la restituzione della merce sottoposta a riservato dominio se sussiste un motivo importante, in particolare in caso di mora e previo sollecito, al netto del ricavo di vendita, senza che ciò sia considerato un recesso dal contratto. In questo caso il cliente è obbligato alla restituzione. Qualora terzi accedano alla merce consegnata, il cliente è tenuto a segnalare la proprietà della venditrice e ad avvisarla immediatamente, consegnando tutti i documenti necessari per l'opposizione.

2. Se la merce sottoposta a riservato dominio viene trasformata dal cliente in un nuovo bene mobile, il confezionamento avviene senza produrre obblighi per la venditrice; il nuovo bene diventa di sua proprietà. Nel caso di trasformazione insieme a merce che non appartiene alla venditrice, essa diventa comproprietaria del nuovo bene nel rapporto del valore della merce sottoposta a riservato dominio, rispetto all’altra merce al momento della trasformazione. Se la merce sottoposta a riservato dominio viene unita, mischiata o fusa con merce che non appartiene alla venditrice, secondo gli artt. 947, 948 del Codice civile tedesco (BGB), la venditrice diventa comproprietaria secondo le norme di legge. Se il cliente acquisisce la proprietà esclusiva per connessione, miscelazione o fusione, trasferisce già ora la comproprietà alla venditrice sulla base del rapporto tra il valore della merce sottoposta a riservato dominio e l’altra merce al momento della connessione, miscelazione o fusione. In questi casi, il cliente è tenuto a conservare gratuitamente il bene di proprietà o comproprietà, che è considerato anch’esso merce sottoposta a riservato dominio ai sensi delle condizioni di cui sopra.

3. Se la merce sottoposta a riservato dominio viene venduta da sola o insieme a merce che non appartiene alla venditrice, il cliente cede già ora, cioè al momento della stipula del contratto, i crediti derivanti dalla rivendita nella misura del valore della merce sottoposta a riservato dominio, con tutti i diritti accessori e priorità sul resto; la venditrice accetta la cessione. Il valore della merce sottoposta a riservato dominio è l'importo di fattura della venditrice che, tuttavia, rimane fuori considerazione se contrasta con i diritti di terzi. Se la merce sottoposta a riservato dominio venduta è in comproprietà con la venditrice, la cessione dei crediti si estende all'importo corrispondente alla quota di comproprietà.

4. Se la merce sottoposta a riservato dominio della venditrice è parte integrante di un suolo, una nave, una costruzione navale o un aeromobile di una terza persona, il cliente cede sin d'ora i crediti cedibili derivanti nei confronti del terzo o dell'interessato, per un compenso pari al valore della merce sottoposta a riservato dominio con tutti i diritti accessori, compresa la concessione di ipoteca cauzionale, con priorità sul resto alla venditrice; essa accetta la cessione. Il comma 3, frasi 2 e 3 valgono di conseguenza.

5. Il cliente è autorizzato e abilitato a rivendere, utilizzare o installare la merce sottoposta a riservato dominio solo nel normale svolgimento dell'attività e solo a condizione che i crediti ai sensi dei paragrafi 3 e 4 siano effettivamente trasferiti alla venditrice. Il cliente non è autorizzato a disporre in altro modo della merce sottoposta a riservato dominio, in particolare come pegno o cessione a titolo di garanzia. Una cessione nell’ambito del factoring reale è consentita al cliente solo a condizione che ci venga segnalata mediante comunicazione della banca di factoring e dei conti del cliente ivi intrattenuti, e che i proventi del factoring superino il valore del nostro credito assicurato. Quando i proventi del factoring vengono accreditati, il credito della venditrice diventa immediatamente esigibile.

6. Il cliente autorizza la venditrice, salvo revoca, a riscuotere i crediti ceduti ai sensi dei commi da 3 a 5. La venditrice non si avvarrà della propria facoltà di riscuotere, fintanto che il cliente onora i propri obblighi di pagamento, anche nei confronti di terzi. Su richiesta della venditrice, il cliente deve nominare i debitori dei crediti ceduti e notificare loro la cessione; la venditrice è autorizzata a notificare ai debitori la cessione stessa.

7. Con la sospensione dei pagamenti e/o l'istanza di apertura di una procedura concorsuale sul patrimonio del cliente, si estingue il diritto di rivendere, utilizzare o installare la merce sottoposta a riservato dominio o l'autorizzazione all'incasso dei crediti ceduti; in caso di assegno o cambiale protestati, decade anche l'autorizzazione di addebito su conto corrente. Ciò non vale per i diritti del curatore fallimentare.

8. Se il valore delle garanzie concesse supera i crediti (eventualmente ridotti di acconti e pagamenti parziali) di oltre il 20%, il cliente è obbligato a ritrasferirli o a deliberarli a sua scelta. Con il rimborso di tutti i crediti della venditrice nell’ambito della relazione commerciale, la proprietà della merce sottoposta a riservato dominio e i crediti ceduti vengono trasferiti al cliente.


Art. 10 Inoltro illegittimo

L'esportazione degli articoli consegnati dalla venditrice in condizioni invariate da parte del cliente o del suo acquirente è inammissibile, se la venditrice non ha espressamente acconsentito all'esportazione, e dà diritto al cliente di chiedere il risarcimento dei danni. Gli articoli ordinati per l'esportazione non possono essere inoltrati a un cliente nazionale, né in condizioni invariate né modificate, tanto meno a un acquirente estero, che risiede in un paese diverso da quello di destinazione specificato sull'ordine.


Art. 11 Reclami per difetti, responsabilità per vizi

1. La venditrice risponde dei vizi solo nella misura seguente: Il cliente deve immediatamente esaminare la quantità e la qualità della merce ricevuta. Difetti evidenti devono essere denunciati per iscritto entro 14 giorni. Le transazioni commerciali reciproche tra commercianti non pregiudicano l’art. 377 del Codice del commercio tedesco (HGB). I vizi riconoscibili al momento della consegna devono essere denunciati anche all'impresa di trasporto che dovrà rilevarli. Le comunicazioni dei vizi devono contenere una descrizione possibilmente dettagliata. Nella misura in cui il numero di colli e le differenze di peso erano già riconoscibili al momento della consegna secondo gli obblighi di controllo di cui sopra, il cliente deve denunciare tali difetti all'azienda di trasporto nel momento in cui riceve la merce e farsi certificare il reclamo.

2. Se il cliente rileva difetti della merce, egli non può disporne, cioè non può dividerla, rivenderla o trasformarla fino a quando non è stato raggiunto un accordo sulla gestione del reclamo o una procedura di costituzione delle prove da parte di un perito incaricato dalla Camera del Commercio e dell'Industria di competenza per la nostra sede.

3. Il cliente è obbligato a mettere a disposizione della venditrice la merce o i campioni contestati, affinché si possa esaminare la contestazione. La responsabilità decade in caso di rifiuto di natura colposa.

4. Per i reclami giustificati, la venditrice ha il diritto di determinare il tipo di adempimento successivo (fornitura sostitutiva, correzione), tenendo conto del difetto e degli interessi legittimi del cliente. Se l'adempimento successivo fallisce, se non è possibile o è irragionevole per il cliente, questi può applicare una riduzione del prezzo di acquisto o recedere dal contratto.

5. Il cliente deve informare immediatamente la venditrice di qualsiasi caso di responsabilità per difetto materiale che si verifica con un cliente.

6. Non sussistono diritti di reclami per vizi in presenza di differenze irrilevanti rispetto alla qualità concordata, in caso di compromissione insignificante dell’utilità, di usura naturale, nonché di danni che si verificano dopo il trasferimento del rischio come risultato di uso errato o negligente, sollecitazione eccessiva, materiali di consumo inadeguati, lavori di costruzione carenti, suolo inadatto o dovuti a particolari influenze esterne non richieste dal contratto. Nel caso in cui il cliente o una terza parte eseguano lavori di riparazione o modifica impropri, non sussistono diritti di reclamo per vizi nemmeno per essi o per le conseguenze che ne derivano.

7. Sono escluse le rivendicazioni del cliente per le spese necessarie all'adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale, se le spese aumentano perché la merce consegnata è stata successivamente spostata in un luogo diverso dalla filiale del cliente, a meno che la spedizione corrisponda alla sua destinazione d'uso.

8. I diritti di rivalsa del cliente nei confronti della venditrice sussistono solo nella misura in cui il cliente non abbia stipulato con il suo cliente accordi che vadano oltre i diritti di reclamo per vizi. Il paragrafo 6 si applica di conseguenza anche all’entità del diritto di rivalsa del cliente nei confronti del fornitore.

9. Conformemente alle disposizioni di legge, la venditrice è tenuta a ritirare la nuova merce o a deprezzarla (ridurre il prezzo di acquisto), anche senza fissazione di un termine altrimenti richiesto, se l'acquirente del cliente in qualità di consumatore del nuovo bene mobile venduto (acquisto di beni di consumo ) a causa del difetto di tali beni potrebbe richiedere al cliente la restituzione della merce o il deprezzamento (riduzione del prezzo di acquisto) o il cliente si avvale di un diritto di rivalsa che ne deriva. La venditrice è altresì tenuta a rimborsare al cliente le spese, in particolare quelle di trasporto, viaggio, manodopera e materiale, che il cliente ha dovuto sostenere nei confronti dell'utente finale nell'ambito dell'adempimento successivo, a causa di un difetto della merce presente al momento del trasferimento del rischio. Il reclamo è escluso se il cliente, in qualità di commerciante, non ha adempiuto correttamente ai suoi obblighi di ispezione e denuncia dei vizi, ai sensi dell’art. 377 del Codice del commercio tedesco (HGB).

10. L'obbligo secondo B. art. 11, comma 8 è escluso, se il difetto è dovuto a dichiarazioni pubblicitarie o altri accordi contrattuali che non provengono dalla venditrice, o se il cliente ha concesso all’utente finale una particolare garanzia. L'obbligo è altresì escluso se il cliente stesso non era tenuto ad esercitare le rivendicazioni di responsabilità per difetti materiali nei confronti dell'utente finale a fronte delle disposizioni di legge, o non ha presentato tale reclamo contro una rivendicazione sollevata nei suoi confronti. Lo stesso vale, qualora il cliente abbia assunto garanzie nei confronti dell’utente finale che vanno oltre la misura stabilita dalla legge. Inoltre, per l’entità del diritto di rivalsa del cliente vale opportunamente B. art. 11, comma 4.

11. Il riconoscimento dei vizi e dei relativi reclami richiedono la forma scritta.

12. I reclami per difetti di qualità si prescrivono dopo 12 mesi. Ciò non vale se la legge secondo gli artt. 438, comma 1, n. 2 (Edifici e oggetti per edifici), art. 479, comma 1 (Diritto di rivalsa) e art. 634a, comma 1, n. 2 (Difetti di costruzione), art. 202, comma 1 BGB - Codice civile tedesco - (Responsabilità per dolo) prevede periodi più lunghi.

13. Per i diritti al risarcimento vale, tra l’altro, B. art. 12.


Art. 12 Limite generale di responsabilità

1. Indipendentemente dalle seguenti limitazioni di responsabilità secondo le disposizioni di legge, la venditrice è responsabile per i danni alla vita, all’integrità fisica e alla salute che si basano su una violazione di natura colposa o intenzionale dei doveri da parte dei suoi organi e dirigenti o dei loro ausiliari, nonché per danni che rientrano nella responsabilità ai sensi della Legge sulla responsabilità per danni da prodotto. Per i danni che non sono coperti da B. art. 11, comma 1 e che si basano su violazioni contrattuali dolose o gravemente negligenti, nonché dolo da parte dei suoi organi, dirigenti o ausiliari, la venditrice è responsabile secondo le disposizioni di legge. Tuttavia, in questo caso la responsabilità risarcitoria è limitata al danno prevedibile, tipicamente verificatosi, nella misura in cui i suoi organi, dirigenti o ausiliari non abbiano agito intenzionalmente. Nel caso in cui essa ha fornito una garanzia di qualità e/o durata per la merce o parti di essa, è anche responsabile ai sensi di tale garanzia. Per danni che si basano sulla mancanza della qualità garantita o della durata, ma non si verificano direttamente sulla merce, essa è tuttavia responsabile solo se il rischio di tale danno è chiaramente coperto dalla garanzia di qualità e durata.

2. La venditrice è altresì responsabile dei danni cagionati da violazione colposa semplice di tali obblighi contrattuali, il cui adempimento rende possibile in primo luogo la corretta esecuzione del contratto e della cui osservanza il cliente si fida e può fidarsi regolarmente. Tuttavia, la venditrice è responsabile solo nella misura in cui il danno è tipicamente associato al contratto ed è prevedibile.

3. È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità, indipendentemente dalla natura giuridica della rivendicazione sollevata, in particolare anche per le rivendicazioni illecite o le richieste di rimborso per spese inutili al posto di prestazioni, nonché per tutti i danni conseguenti, come danni da interruzione della produzione, costi per i richiami e lucro cessante; è fatta salva la responsabilità secondo B. art. 8, comma da 2 a 5. Nella misura in cui la loro responsabilità è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale di dipendenti, lavoratori, collaboratori, rappresentanti e ausiliari.

4. Altri diritti al risarcimento del cliente si prescrivono un anno dalla fornitura della merce. Ciò non vale in caso di danni alla vita, all’integrità fisica e alla salute causati dalla venditrice, dai suoi organi, dirigenti o lavoratori ausiliari, o se gli organi e dirigenti hanno agito intenzionalmente o con grave negligenza, o se i loro ausiliari semplici hanno agito con premeditazione.


Art. 13 Altri diritti di recesso, penale e risarcimento

1. La venditrice si riserva il diritto di recedere dal contratto con una dichiarazione scritta, se il cliente ha fornito informazioni errate sulla sua persona, l’attività o la solvibilità, o sospende i pagamenti, o se viene richiesta o aperta una procedura concorsuale a carico del suo patrimonio. Se la venditrice si avvale di un diritto di recesso contrattuale o legale che le spetta, oltre alla rivendicazione del diritto al risarcimento del danno, ha diritto a fatturare al cliente un importo forfettario pari al 25% del valore dell'ordine per il rimborso spese, dell'eventuale deprezzamento nel frattempo intervenuto, del compenso per la cessione dell'uso, nonché al risarcimento di tutti i danni cagionati dall'uso non conforme della merce; nel caso di produzioni personalizzate, essa può fatturare il prezzo intero.

2. Se la venditrice può richiedere un risarcimento al cliente a causa di una violazione degli obblighi o dell'annullamento del contratto di compravendita, viene concordato un risarcimento forfettario pari ad almeno il 25% dell'importo dell'ordine, se non diversamente concordato espressamente o nelle presenti condizioni. Indipendentemente dalle tariffe forfettarie indicate, la venditrice si riserva il diritto di calcolare un danno concreto. Il cliente è libero di dimostrare danni di entità minore.


Art. 14 Protezione dei dati personali

1. I dati necessari per il disbrigo del contratto sono memorizzati nel sistema informatico della venditrice per un'elaborazione rapida e senza errori. I dati forniti vengono trattati in conformità con le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati e della Legge sui dati telematici.

2. Ai fini della valutazione del rischio e del monitoraggio della solvibilità, la venditrice scambia dati con altre società di servizi di credito, per es. Schufa.

3. La venditrice si riserva il diritto di fornire ad altre società i dati del cliente, nella misura consentita per l'invio di materiale informativo, e di utilizzarli per scopi pubblicitari propri. Se il cliente non è d'accordo, egli invia alla venditrice semplicemente un breve messaggio informale all’indirizzo: Fa. Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel-Industriepark, oppure per fax al numero +49 (0) 561/95885-20.

4. La venditrice si impegna a non utilizzare o inoltrare i dati dei clienti nella misura che supera quanto regolamentato ai paragrafi da 1 a 3.


Art. 15 Clausola finale

L'eventuale inefficacia di una delle condizioni di cui sopra non pregiudica la validità di tutte le altre disposizioni. Una disposizione inefficace deve essere sostituita da un’altra che si deduce dall’interpretazione delle altre clausole.

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