Condizioni generali di vendita e fornitura

A. Disposizioni generali - sia per le transazioni con i consumatori che per quelle con i clienti commerciali

B. Disposizioni speciali applicabili esclusivamente alle transazioni con i consumatori

C. Disposizioni speciali applicabili esclusivamente alle transazioni con clienti commerciali

A. Disposizioni generali - sia per le transazioni con i consumatori che per quelle con i clienti commerciali

Art. 1 Generalità e ambito di applicazione

1. Le seguenti Condizioni generali di contratto (“CGC”) si applicano a tutti i contratti, le forniture e prestazioni varie della Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel e delle società ad essa collegate, secondo gli artt. 15 succ. della Legge sulla società per azioni (AktG) (di seguito singolarmente o congiuntamente indicate con “venditrice”, “a noi” o ”noi” ) con riferimento a negozi giuridici con consumatori o anche con commercianti ai sensi del Codice del commercio tedesco (HGB) e aziende secondo l’art. 14 del Codice civile tedesco (BGB) o persone giuridiche di diritto privato o pubblico (in generale “clienti commerciali”) in qualsiasi forma, in particolare anche tramite lo shop online della venditrice.

2. Sia i consumatori che i clienti commerciali vengono definiti di seguito univocamente “clienti” oppure “essi” o “loro” .

3. Le regole e condizioni in questa sezione A e nella sezione D valgono, in egual misura, sia per i consumatori sia per i clienti commerciali. Inoltre, si applicano (i) esclusivamente ai consumatori le norme e condizioni di cui alla parte B. e (ii) esclusivamente ai clienti commerciali le norme e condizioni di cui alla parte C.

4. Le CGC valgono, in particolare, per i contratti di vendita e/o di fornitura di beni mobili e/o la prestazione di servizi (congiuntamente “merce” ), indipendentemente se la venditrice produce la merce o la acquista dai fornitori (artt. 433, 650 del Codice civile tedesco - BGB). Se non diversamente concordato, si applicano le CGC in vigore al momento dell'ordine del cliente o, in ogni caso, nella versione che gli è stata comunicata per ultimo in forma scritta come accordo quadro, anche per contratti futuri dello stesso tipo, senza che la venditrice debba farvi riferimento in ogni singolo caso.

5. Disposizioni divergenti del cliente non si applicano, a meno che la venditrice non le abbia confermate per iscritto. Questo requisito di conferma vale in ogni caso, ad esempio anche se il cliente fa riferimento alle sue CGC nell'ordine e la venditrice non si oppone espressamente. Prevalgono sempre gli accordi individuali tra la venditrice e il cliente.


Art. 2 Finalità delle merci, informazioni della venditrice sulle merci

1. I prodotti e le merci della venditrice sono destinati, in generale, esclusivamente all'uso industriale e commerciale da parte del cliente, se non diversamente concordato.

2. Le informazioni della venditrice su merce e oggetto della fornitura o del servizio (ad esempio pesi, dimensioni, valore, soglia di resistenza, tolleranze e dati tecnici), nonché la loro rappresentazione (ad esempio disegni e illustrazioni) sono solo approssimativamente rilevanti, nella misura in cui l'utilizzabilità per lo scopo previsto dal contratto non presupponga un'esatta corrispondenza. Non sono caratteristiche garantite, piuttosto descrizioni o identificazioni della merce e della fornitura o prestazione. Sono consentite le comuni differenze ammesse in commercio e le discrepanze dovute a disposizioni di legge o a miglioramenti tecnici, nonché la sostituzione di componenti con parti equivalenti, purché non pregiudichino l'utilizzabilità per lo scopo previsto dal contratto.


Art. 3 Consulenza

Nella misura in cui la venditrice fornisce servizi di consulenza, ciò avviene secondo scienza e coscienza. I dati e le informazioni sull'idoneità e l'impiego della merce non esentano il cliente da prove e verifiche eseguite in autonomia.


Art. 4 Diritto d'autore della venditrice sui documenti messi a disposizione

1. La venditrice si riserva la proprietà o il diritto d'autore su tutte le offerte e i preventivi forniti, nonché su documentazione tecnica, disegni, illustrazioni, conteggi, prospetti, cataloghi, modelli, strumenti, altre descrizioni dei prodotti e documenti messi a disposizione del cliente - anche in formato elettronico - e mezzi ausiliari. Se questi sono di proprietà o contengono diritti d'autore di terzi, vale quanto sopra a favore di tale terza parte.

2. Senza esplicito consenso della venditrice, il cliente non può rendere accessibili a terzi questi oggetti, né in quanto tali né per il loro contenuto, tantomeno divulgarli, utilizzarli o riprodurli direttamente o tramite terzi.


Art. 5 Rispetto del controllo delle esportazioni

1. Qualsiasi fornitura di merce e prestazione di opere e servizi da parte della venditrice al cliente (congiuntamente indicate in questo A. art. 5 "Prestazione della venditrice") viene erogata dalla venditrice con la riserva che queste prestazioni non sono vietate secondo norme nazionali o internazionali in materia di controllo delle esportazioni, in particolare di embarghi o altre sanzioni (complessivamente indicate come "Norme sul controllo delle esportazioni"). Inoltre, il cliente è obbligato a rispettare le norme in vigore del diritto nazionale e internazionale sul (ri)controllo delle esportazioni, qualora decida di trasmette le prestazioni della venditrice a terzi su territorio nazionale e all'estero. In particolare, il cliente non è autorizzato a vendere, esportare o riesportare alcuna prestazione della venditrice, direttamente o indirettamente, in paesi sottoposti a sanzioni. Se e nella misura in cui su richiesta del cliente le prestazioni della venditrice devono essere erogate al di fuori della Repubblica Federale di Germania (congiuntamente "Esportazioni"), il cliente si impegna a fornire alla venditrice tutte le informazioni e la documentazione necessari per l'esportazione e la spedizione. Le esportazioni sono inammissibili e danno diritto al risarcimento danni, nel caso in cui la venditrice non abbia espressamente dato il suo consenso. Le prestazioni della venditrice richieste per l'esportazione non possono essere consegnate a un acquirente nazionale, né in condizioni alterate né inalterate, tantomeno ad un altro acquirente estero diverso dal paese di destinazione indicato sull'ordine.

2. I ritardi dovuti a controlli all'esportazione o a procedure di autorizzazione fanno decadere termini e scadenze concordati. Se non vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie o la prestazione di esportazione non è soggetta ad autorizzazione, il contratto di compravendita in questione si considera non concluso per quanto riguarda le parti interessate.

3. La venditrice ha il diritto di rescindere un contratto relativo ai servizi di esportazione senza preavviso, se tale recesso risulta necessario al fine di rispettare le disposizioni in materia di controllo delle esportazioni. In caso di disdetta non imputabile alla venditrice, il cliente è escluso dall'esercizio del risarcimento danni o di altri diritti frutto della disdetta.

4. Il cliente non è inoltre autorizzato a vendere, esportare o reimportare nessuna delle prestazioni della venditrice, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, direttamente, o indirettamente tramite terzi, a persone giuridiche, enti o organismi della Federazione russa o in Bielorussia o per l'uso nella Federazione russa o Bielorussia. Il cliente farà inoltre del suo meglio per garantire che lo scopo del presente paragrafo 4 non sia ostacolato da terzi nella catena commerciale, compresi eventuali rivenditori. Il cliente deve informare immediatamente la venditrice di qualsiasi problema relativo all'applicazione del presente paragrafo 4, comprese eventuali attività rilevanti di terzi che potrebbero compromettere lo scopo del presente paragrafo 4. Su richiesta della venditrice, il cliente deve fornire immediatamente informazioni in merito al rispetto degli obblighi previsti dal presente paragrafo 4 comma 1.

5. Inoltre, in caso di violazione del paragrafo 1 e/o del paragrafo 4 comma 1 da parte del cliente si applica quanto segue: una violazione del paragrafo 1 o del paragrafo 4 comma 1 costituisce una violazione sostanziale del contratto di compravendita in questione e la venditrice è autorizzata a rivendicare i propri diritti legali in caso di violazione sostanziale del contratto e ad adottare misure adeguate. In tal caso si applicano per analogia i paragrafi 2 e 3.


Art. 6 Diritto applicabile, lingua del contratto e foro competente

1. I rapporti commerciali tra la venditrice e il cliente sono soggetti al diritto della Repubblica federale di Germania. Per i consumatori, questa scelta di legge si applica solo nella misura in cui la protezione accordata non sia revocata da disposizioni imperative della legge dello stato in cui il consumatore ha la sua residenza abituale. È esclusa la validità del diritto di compravendita internazionale (convenzione ONU).

2. La lingua contrattuale è il tedesco.

3. Foro competente è Kassel, ove il cliente sia un cliente commerciale. Lo stesso vale se un cliente non ha un foro generale in Germania o il domicilio o la residenza abituale non sono noti al momento dell'azione.



B. Disposizioni speciali applicabili esclusivamente alle transazioni con i consumatori

Art. 1 Condizioni e stipula del contratto

1. La venditrice propone ai clienti l’acquisto di merci nuove e usate.

2. In caso di acquisto tramite lo shop online o portale, il contratto di compravendita viene stipulato solo con l'accettazione dell'ordine del cliente da parte della venditrice. Le indicazioni di prezzi nello shop online o nel portale non costituiscono ancora un'offerta in senso legale. L'ordine del cliente costituisce un'offerta alla venditrice per la conclusione di un contratto di compravendita. Quando il cliente effettua un ordine nello shop online o nel portale, egli riceve una mail che conferma solo la ricezione del suo ordine e ne riporta i dettagli (ricevuta d'ordine/conferma d'ordine).

3. Inoltre, il cliente ha la possibilità di rivolgersi alla venditrice per un determinato articolo, telefonicamente, tramite e-mail o lettera. Dopo aver ricevuto tale richiesta, la venditrice sottopone al cliente un'offerta non vincolante per e-mail, lettera o telefono. A questo punto, il cliente ha la possibilità di emettere un ordine vincolante. Quindi, il cliente riceve una comunicazione che conferma solo la ricezione dell'ordine e ne riporta i dettagli ("Ricevuta d'ordine/Conferma d'ordine").

4. La ricevuta/conferma d'ordine della venditrice, ai sensi del paragrafo 3 e/o del paragrafo 4, non costituisce ancora l'accettazione dell'offerta del cliente, ma informa il cliente che è stato ricevuto un ordine con un determinato contenuto. Un contratto di compravendita tra la venditrice e il cliente è concluso solo quando il prodotto ordinato viene spedito al cliente e la spedizione al cliente viene confermata con una e-mail (conferma della spedizione).

5. Il testo del contratto non può più essere visualizzato dopo l'ordine Si invita dunque il cliente a salvarlo.


Art. 2 Prezzi, spese di spedizione, IVA e pagamento

1. Per gli ordini effettuati tramite lo shop online o un portale si applicano i prezzi ivi indicati. Tutti i prezzi includono l'IVA.

2. I prezzi non comprendono le spese di spedizione e di imballaggio che saranno comunicate al cliente prima dell'invio dell'ordine.

3. La fornitura ai clienti da parte della venditrice avviene su richiesta del cliente con i seguenti metodi di pagamento: pagamento anticipato (tramite bonifico bancario), su fattura, in contrassegno, con carta di credito o tramite altri fornitori di servizi di pagamento. Se il cliente sceglie di pagare in anticipo tramite bonifico bancario, il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre 14 giorni dopo la ricevuta o conferma d'ordine. In caso di fornitura su fattura, il pagamento è dovuto al più tardi 8 giorni dopo la fatturazione. Se il pagamento avviene in contrassegno, al prezzo d'acquisto si aggiungono le spese di spedizione e di contrassegno al momento della consegna e dietro presentazione della ricevuta di contrassegno da parte dell'impresa di trasporto incaricata.

4. Per i contratti stipulati tramite lo shop online o un portale si applicano in via prioritaria le seguenti disposizioni: il pagamento avviene secondo le condizioni contenute nella ricevuta o conferma d'ordine. I prezzi visualizzati nello shop online o nel portale si riferiscono inoltre alle rispettive unità di confezionamento/lunghezze dei rotoli. Nel caso di tagli di rotoli vengono calcolati i costi per il taglio e le quantità parziali, che la venditrice comunica separatamente al cliente.

5. Se un cliente è in mora con i suoi obblighi di pagamento, la venditrice può pretendere il risarcimento dei danni secondo le disposizioni di legge e/o recedere dal contratto.

6. La venditrice emette sempre una fattura al cliente, che gli viene consegnata dopo la fornitura della merce o altrimenti in forma scritta.


Art. 3 Fornitura e trasferimento del rischio

1. Le merci ordinate saranno consegnate all'indirizzo indicato dal cliente, se non diversamente concordato contrattualmente. La consegna avviene da un magazzino della venditrice.

2. Le indicazioni della venditrice relative alle date di consegna o al termine di consegna non sono vincolanti, a meno che la data non sia stata chiaramente confermata dalla venditrice. Ciò vale anche per i tempi di consegna indicati nello shop online o nel portale, riportati su ricevute e conferme d'ordine, oppure nelle informazioni sulle date di consegna. Di regola, la merce in magazzino viene spedita dalla venditrice entro 2 giorni lavorativi dall'invio della ricevuta/conferma d'ordine (in caso di pagamento anticipato tramite bonifico: entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento), se non diversamente concordato. Se in caso di vendita tramite lo shop online oppure un portale la merce è contrassegna come non disponibile, la venditrice si adopera per una consegna il più veloce possibile.

3. Quattro settimane dopo il superamento di una data di consegna o di un termine di consegna non vincolanti, il cliente può chiedere alla venditrice per iscritto di consegnare entro un termine ragionevole. Se la venditrice non rispetta un termine di consegna vincolante espressamente concordato o una scadenza esplicitamente concordata, oppure se la venditrice è in ritardo per qualsiasi altro motivo, il cliente deve accordare alla venditrice un ragionevole periodo di proroga per consentire alla venditrice di erogare la prestazione. Se la venditrice lascia scadere infruttuosamente questo termine, il cliente ha diritto di recedere dal contratto di compravendita.

4. La venditrice si riserva il diritto di effettuare una consegna parziale, a condizione che ciò appaia vantaggioso per un rapido disbrigo e che la consegna parziale sia ragionevole per il cliente. Eventuali costi aggiuntivi derivanti da consegne parziali saranno addebitati al cliente. Il cliente può rifiutare forniture parziali, selezionando l’opzione “Inviare solo l’ordine completo”.

5. La venditrice si riserva inoltre il diritto di sganciarsi dall'obbligo di espletamento del contratto, se la merce deve essere consegnata da un fornitore in una data stabilita e la consegna non viene effettuata in tutto o in parte. Questa clausola di riserva in caso di impossibilità di rifornirsi si applica solo se la venditrice non è responsabile della mancata consegna. La venditrice non è responsabile dell’omessa prestazione, se è stata concordata con il fornitore un’operazione di copertura congrua per l’adempimento degli obblighi contrattuali. Laddove la merce non venisse fornita, la venditrice informa tempestivamente il cliente e rimborsa un prezzo d’acquisto già pagato nonché le spese di spedizione.

6. Il rischio di perimento o deterioramento accidentali della merce passa al cliente al più tardi con la consegna.


Art. 4 Riserva di proprietà

La merce consegnata (merce sottoposta a riservato dominio) resta di proprietà della venditrice, fino all'adempimento di tutti i crediti derivanti dal contratto.


Art. 5 Conteggio, diritto di ritenzione

1. Il cliente ha diritto alla compensazione solo se le sue contropretese sono riconosciute dalla venditrice o accertate e passate in giudicato.

2. Il cliente è autorizzato ad esercitare un diritto di ritenzione solo nella misura in cui la sua contropretesa si basi sullo stesso rapporto contrattuale.


Art. 6 Responsabilità per vizi giuridici e della cosa

1. La venditrice è obbligata all'adempimento successivo nella misura in cui la merce fornita non soddisfa (a) i requisiti soggettivi, vale a dire non ha le caratteristiche concordate tra il cliente e la venditrice, non è adatta per l'uso previsto dal contratto, non viene consegnata con gli accessori concordati o con le istruzioni espressamente promesse dalla venditrice, (b) non soddisfa i requisiti oggettivi, vale a dire non è adatta per l'uso normale, non ha una qualità che è usuale in cose dello stesso tipo o che il cliente può aspettarsi tenendo conto della natura della cosa e/o delle dichiarazioni pubbliche che sono state fatte dalla venditrice o per suo conto, in particolare indicate nella pubblicità o sull'etichetta, o non corrisponde alla qualità di un campione fornito dalla venditrice al cliente prima della stipula del contratto, se non viene consegnata con gli accessori, compreso l'imballaggio che il cliente può aspettarsi di ricevere oppure (c) non soddisfa i requisiti di montaggio (se deve essere effettuato un assemblaggio).

2. Le illustrazioni o i disegni forniti su dépliant, inserzioni o altro materiale oggetto dell’offerta, sono solo parzialmente determinanti, purché la venditrice non li abbia definiti espressamente vincolanti; in tal senso, differenze dalla merce fornita non rappresentano difetti dei requisiti oggettivi della merce ai sensi del precedente paragrafo. Lo stesso vale se la venditrice ha concordato espressamente e separatamente con il cliente una differenza dai requisiti oggettivi della merce.

3. La venditrice non è tenuta all'adempimento successivo se, in base alle disposizioni di legge, essa ha il diritto a rifiutarlo.

4. L'adempimento successivo avviene a scelta del cliente mediante eliminazione del difetto (riparazione) o fornitura di merce nuova (consegna supplementare). Il cliente deve mettere a disposizione della venditrice la merce ai fini dell'adempimento successivo. Inoltre, il cliente deve concedere alla venditrice un ragionevole periodo di tempo per l'adempimento successivo. Durante l'adempimento successivo il cliente non ha il diritto di ridurre il prezzo d'acquisto o di recedere dal contratto. Se la venditrice ha tentato due volte invano una correzione del prodotto, essa è da considerarsi fallita. Se l'adempimento successivo non è riuscito, il cliente ha diritto, a sua scelta, di ridurre ragionevolmente il prezzo d'acquisto o di recedere dal contratto.

5. I difetti devono essere contestati dal cliente alla venditrice per iscritto entro il periodo di garanzia di due anni per la merce nuova o di un anno per gli articoli usati. Le riduzioni di cui sopra non si applicano ai difetti di un'opera o di una cosa che è stata usata per un'opera secondo il suo uso normale e che ne ha causato la difettosità.

6. Il cliente può sollevare richieste di risarcimento soltanto se l’adempimento successivo è fallito. I danni causati da azioni improprie del cliente non danno diritto alla garanzia nei confronti della venditrice. Il cliente può trovare indicazioni per un trattamento corretto nelle descrizioni del produttore.

7. Le riduzioni di tempi di prescrizione di cui al paragrafo 5 e le limitazioni di responsabilità di cui al paragrafo 6 non si applicano se la venditrice ha celato un difetto in modo doloso o ha assunto una garanzia per la qualità della merce. Le suddette limitazioni di responsabilità non si applicano nemmeno alle richieste di risarcimento del cliente che mirano al risarcimento di un danno fisico o alla salute a fronte di un difetto imputabile alla venditrice o che sono basate su una colpa intenzionale o gravemente negligente della venditrice o dei suoi ausiliari. Restano espressamente salve le disposizioni riportate in B art. 7.


Art. 7 Limitazione ed esclusione generale di responsabilità

1. Al di fuori della responsabilità per vizi materiali e giuridici, la venditrice è responsabile illimitatamente nella misura in cui la causa del danno è riconducibile a dolo o grave negligenza. Laddove il danno si basa su semplice violazione colposa di un obbligo contrattuale essenziale, vale a dire la semplice negligenza di un obbligo il cui adempimento consente essenzialmente il corretto espletamento del contratto e sul cui rispetto il cliente come acquirente può regolarmente fare affidamento, la responsabilità della venditrice è limitata ai danni tipici e prevedibili al momento della stipula del contratto. Lo stesso vale se il cliente ha diritto al risarcimento dei danni in sostituzione della prestazione. La venditrice non risponde della violazione per negligenza lieve di obblighi diversi da quelli sopra indicati. Trovano applicazione le regole dell’onere probatorio previste dalla legge.

2. Le limitazioni di responsabilità del paragrafo precedente non si applicano in caso di lesioni alla vita, al corpo e alla salute, per un difetto dopo l'assunzione di una garanzia per la qualità del prodotto e in caso di vizi celati in modo fraudolento. Resta inalterata la responsabilità secondo la Legge sulla responsabilità per danni da prodotto.

3. Nella misura in cui la responsabilità di cui sopra è limitata o esclusa, ciò vale anche per la responsabilità personale dei dipendenti, impiegati, collaboratori, rappresentanti e agenti della venditrice.


Art. 8 Obblighi di informazione in caso di danni da trasporto e assicurazione

1. Se la merce viene consegnata con evidenti danni all'imballaggio o al contenuto, indipendentemente dai suoi diritti di garanzia (B. art. 6), il cliente deve documentare e reclamare immediatamente presso lo spedizioniere/vettore e mettersi subito in contatto per iscritto (forma scritta sufficiente) con la venditrice, per far valere i suoi eventuali diritti nei confronti dello spedizioniere/vettore.

2. La merce viaggia sempre senza assicurazione e in ogni caso a rischio del cliente. Ciò vale anche per la consegna a porto franco e indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. La merce viene assicurata contro danni da trasporto e rottura solo su richiesta del cliente. Se il cliente desidera un’assicurazione, la venditrice addebita al cliente i costi sostenuti. Per il resto trova applicazione B art. 3.


Art. 9 Protezione dei dati personali

1. Il cliente è a conoscenza e acconsente che i dati personali necessari per l'esecuzione dell'ordine siano memorizzati dalla venditrice su supporti dati. Il cliente acconsente espressamente alla raccolta, al trattamento e all'utilizzo dei suoi dati personali. I dati personali memorizzati vengono naturalmente trattati in modo confidenziale dalla venditrice. La raccolta, il trattamento e l'utilizzo dei dati personali del cliente avviene nel rispetto della Legge federale sulla tutela dei dati (BDSG), del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e della Legge tedesca sui media (TMG).

2. Il cliente ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento con effetto per il futuro. In tal caso la venditrice è tenuta a cancellare immediatamente i dati personali del cliente. Nel caso di ordinazioni in corso, la cancellazione avviene al termine della procedura.


Informativa sul diritto di recesso per i contratti che prevedono la vendita a distanza

1.Diritto di revoca: Hai il diritto di revocare il presente contratto entro quattordici giorni, senza indicarne il motivo. Il termine di revoca è di quattordici giorni a partire dal giorno in cui tu o una terza persona da te indicata, che non sia il trasportatore, ha preso in possesso l’ultima merce. Per esercitare il diritto di revoca è necessario informarci (Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel, e-mail: sales@landefeld.com, fax: +49 561 95885-20), attraverso una dichiarazione univoca (per es. una lettera inviata per posta, un fax o una e-mail) circa la tua decisione di revocare il contratto. Potrai utilizzare il modello di revoca il cui link è riportato nelle nostre Condizioni generali (CG) su www.landefeld.de, che non è tuttavia obbligatorio. Per rispettare il termine di revoca è sufficiente inviare la comunicazione che si sta esercitando il diritto di revoca, prima della scadenza del termine previsto.

2. Conseguenze della revoca: In caso di revoca da parte tua, noi siamo tenuti a restituire tutti i pagamenti ricevuti, comprese le spese di spedizione (ad eccezione dei costi supplementari che ne conseguono per aver scelto un tipo di consegna diverso da quello standard offerto e più economico), tempestivamente ed entro e non oltre quattordici giorni dal giorno in cui la comunicazione della revoca del contratto è arrivata a noi. Per il rimborso utilizziamo lo stesso metodo di pagamento che hai usato per la transazione iniziale, a meno che non sia stato espressamente concordato qualcosa di diverso; in nessun caso ti addebiteremo costi per il rimborso. Possiamo rifiutare il rimborso fino a quando non avremo ricevuto la merce o fino a quando non avrai fornito la prova di aver rispedito la merce, in base a ciò che interviene per primo. Dovrai rispedirci o consegnarci la merce immediatamente e comunque entro non oltre quattordici giorni dalla data in cui ci hai informato della revoca del presente contratto. Il termine è rispettato se spedisci la merce prima della scadenza del periodo di quattordici giorni. Le spese dirette per la restituzione della merce sono a tuo carico. Sei tenuto solo a pagare per qualsiasi perdita di valore della merce, se questa perdita di valore è riconducibile ad una gestione non necessaria per verificare le caratteristiche, le proprietà e la funzionalità della merce.

3. Esclusione del diritto di revoca: Il diritto di revoca non si applica ai contratti: a) per la consegna di merci che non sono prefabbricate e per la cui produzione è determinante una scelta o definizione individuale da parte del consumatore o che sono chiaramente personalizzate in base alle esigenze del consumatore, b) per la consegna di merci che possono deteriorarsi rapidamente o la cui data di scadenza verrebbe superata in breve tempo, c) per la consegna di merci sigillate che non possono essere restituite per motivi di tutela della salute o di igiene se il loro sigillo è stato rimosso dopo la consegna, d) per la consegna di beni se, per loro natura, sono stati inseparabilmente mescolati ad altri beni dopo la consegna, e) per la consegna di registrazioni audio o video o di software in confezione sigillata, se il sigillo è stato rimosso dopo la consegna.

Fine dell’informativa sul recesso



C. Disposizioni speciali applicabili esclusivamente alle transazioni con clienti commerciali

Art. 1 Condizioni e stipula del contratto

1. Le offerte della venditrice sono soggette a modifiche e non vincolanti. Ciò vale anche se la venditrice ha fornito al cliente cataloghi, documentazione tecnica (ad esempio disegni, progetti, conteggi, preventivi, riferimenti alle norme DIN), altre descrizioni di prodotti o documenti, anche in formato elettronico.

2. Il cliente ha la possibilità di rivolgersi alla venditrice, in merito ad un determinato articolo, per telefono, e-mail, lettera o scambio elettronico di dati ( “EDI" ) - se concordato con il cliente. Dopo aver ricevuto tale richiesta, la venditrice sottopone al cliente un'offerta non vincolante per e-mail, EDI, lettera o telefono. A questo punto, il cliente ha la possibilità di emettere un ordine vincolante. Quindi, il cliente riceve una e-mail, EDI o lettera che conferma la ricezione dell'ordine e ne riporta i dettagli ("Ricevuta d'ordine/Conferma d'ordine").

3. Al momento dell'acquisto tramite lo shop online o un portale o tramite EDI, il cliente effettua un ordine vincolante attraverso il sistema di ordinazione previsto, selezionando tipo e quantità di merce e servizi ivi indicati. L'ordine costituisce un'offerta alla venditrice per la conclusione di un contratto di compravendita. Le illustrazioni e le indicazioni di prezzi nello shop online o nel portale non costituiscono ancora un'offerta in senso legale. Quando il cliente effettua un ordine nello shop online o nel portale o tramite EDI, egli riceve una mail o una lettera oppure un messaggio EDI che conferma la ricezione del suo ordine e ne riporta i dettagli (ricevuta d'ordine/conferma d'ordine).

4. Con la ricevuta o conferma dell'ordine ai sensi del paragrafo 2 o del paragrafo 3 viene stipulato il contratto di compravendita tra il cliente e la venditrice.

5. Il testo del contratto non può più essere visualizzato dopo l'ordine Si invita dunque il cliente a salvarlo.


Art. 2 Prezzi, spese di spedizione, IVA e pagamento

1. Se non diversamente concordato, i prezzi della venditrice si intendono franco fabbrica, al netto dell'imposta sul valore aggiunto previsto dalla legge. I prezzi non comprendono espressamente le spese di spedizione e di imballaggio, la dogana, altre spese accessorie o tasse di qualsiasi tipo. Queste sono a carico del cliente, così come la lettera di vettura, i diritti per binari di raccordo e le spese di trasporto.

2. In caso di aumento dei salari, dei materiali o delle materie prime, dei costi di produzione o di trasporto ecc., la venditrice ha il diritto di addebitare i prezzi in vigore alla data della consegna a fronte del suddetto aumento. Ciò non vale se le forniture e i servizi concordati devono essere erogati entro 4 mesi dalla stipula del contratto.

3. La fornitura ai clienti da parte della venditrice avviene su richiesta del cliente con i seguenti metodi di pagamento: pagamento anticipato (tramite bonifico bancario), su fattura, in contrassegno, con carta di credito o tramite altri fornitori di servizi di pagamento. Se il cliente sceglie di pagare in anticipo tramite bonifico bancario, il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre 14 giorni dopo la ricevuta o conferma d'ordine. In caso di fornitura su fattura, il pagamento è dovuto al più tardi 8 giorni dopo la fatturazione. Se il pagamento avviene in contrassegno, al prezzo d'acquisto si aggiungono le spese di spedizione e di contrassegno al momento della consegna e dietro presentazione della ricevuta di contrassegno da parte dell'impresa di trasporto incaricata.

4. Per i contratti stipulati tramite lo shop online, EDI o un portale si applicano in via prioritaria le seguenti disposizioni: il pagamento avviene secondo le condizioni contenute nella ricevuta o conferma d'ordine. I prezzi visualizzati nello shop online o nel portale si riferiscono inoltre alle rispettive unità di confezionamento/lunghezze dei rotoli. Nel caso di tagli di rotoli vengono calcolati i costi per il taglio e le quantità parziali, che la venditrice comunica separatamente al cliente.

5. La venditrice emette sempre una fattura al cliente, che gli viene consegnata dopo la fornitura della merce o altrimenti in forma scritta.

6. Se un cliente è in mora con i suoi obblighi di pagamento, la venditrice può pretendere il risarcimento dei danni secondo le disposizioni di legge e/o recedere dal contratto. In ogni caso il cliente deve pagare interessi di mora pari a 9 punti percentuali al di sopra del rispettivo tasso di base. Per il resto, la venditrice si riserva il diritto di dimostrare e far valere un danno da interessi più elevato presentando una ricevuta bancaria. Inoltre, per ogni sollecito espresso dalla venditrice, deve essere corrisposto un risarcimento forfettario di 5,00 euro, a meno che il cliente non dimostri un danno inferiore.

7. Se dopo la conclusione del contratto il cliente subisce un deterioramento sostanziale della sua situazione patrimoniale, la venditrice può richiedere pagamenti anticipati o fideiussioni per tutte le forniture ancora da eseguire derivanti da contratti dello stesso rapporto giuridico (art. 273 BGB - Codice civile tedesco). Se il cliente non soddisfa questa richiesta, la venditrice può recedere dai suddetti contratti e chiedere un risarcimento per inadempimento entro un termine di 14 giorni, senza particolari prove, pari al 10% dell'importo dell'ordine non eseguito, a meno che il cliente dimostri un danno inferiore. In caso di ritardo nel pagamento sono dovuti gli interessi di mora concordati nel precedente paragrafo 6.

8. La venditrice accetta cambiali o assegni solo sulla base di un accordo speciale e sempre solo a titolo di pagamento. Le spese di sconto e di cambio sono a carico del cliente e devono essere pagate immediatamente.


Art. 3 Conteggio, diritto di ritenzione

Il cliente non ha alcun diritto di ritenzione. I diritti di cui all'art. 320 del Codice civile tedesco (BGB) rimangono tuttavia validi fino a quando e nella misura in cui la venditrice non ha adempito ai suoi obblighi di nuova consegna o correzione per un difetto.


Art. 4 Imballaggio

1. Il tipo di imballaggio è a discrezione della venditrice. Gli imballaggi sono fatturati al prezzo di costo.

2. Il materiale d'imballaggio viene ritirato solo se espressamente concordato. In caso contrario è escluso il ritiro se, conformemente all'ordinanza sugli imballaggi nella sua versione in vigore, la venditrice incarica un'impresa di smaltimento idonea. In questo caso il cliente è tenuto a tenere pronto il materiale d'imballaggio e a consegnarlo all'impresa incaricata dello smaltimento. Se è stato concordato che il cliente rinuncia al suo diritto di restituzione in cambio della concessione di una somma forfettaria per i costi di smaltimento, questi è tenuto a consegnare gli imballaggi usati a un'impresa di smaltimento riconosciuta che garantisca un regolare smaltimento conformemente alla normativa sugli imballaggi.

3. Gli imballaggi riutilizzabili vengono messi a disposizione dalla venditrice in comodato. Il cliente deve comunicare per iscritto alla venditrice entro 14 giorni la restituzione dell'unità di imballaggio e renderla disponibile. In caso contrario, a partire dalla terza settimana, la venditrice ha il diritto di richiedere per ogni settimana il 20% del prezzo d'acquisto (ma al massimo l'intero prezzo d'acquisto) dopo un sollecito come canone per il comodato o di addebitare subito il valore dell'imballaggio, che è esigibile immediatamente al ricevimento.

4. I materiali d'imballaggio di proprietà di terzi sono forniti in loro nome e per loro conto. Si ricorda che i fornitori di materiali d'imballaggio possono addebitare, in caso di restituzione non tempestiva, le spese di noleggio, di cui il cliente è tenuto a farsi carico.


Art. 5 Ritiro, vendita per corrispondenza, accettazione e ritardo nell'accettazione

1. La consegna viene effettuata dal magazzino, che è anche il luogo di adempimento per la consegna e l'eventuale adempimento successivo. In generale, il cliente è tenuto a ritirare la merce finita, se non diversamente concordato (credito esigibile). Se ciò non avviene entro un termine ragionevole, o il cliente richiede la spedizione in base al suo ordine, la venditrice è autorizzata ad effettuare la spedizione a spese del cliente. La merce si considera consegnata secondo le condizioni quando essa lascia l’immobile della venditrice (acquisto per spedizione).

2. Se è stato concordato un collaudo, valgono le disposizioni di legge del contratto d’appalto. La consegna o l'accettazione sono equiparabili, se l'acquirente è in ritardo con l'accettazione. L'accettazione della merce si considera effettuata con il ritiro, nel caso di spedizione con la spedizione.

3. Se il cliente è in ritardo con l'accettazione, non collabora o ritarda la consegna per altri motivi, la venditrice ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno risultante, comprese le spese supplementari (ad esempio i costi di stoccaggio). A tal fine, la venditrice addebita un compenso forfettario di € 5,00 per giorno solare, a partire dal termine di consegna o - in mancanza di un termine di consegna - con la notifica della disponibilità per la spedizione della merce. Rimangono inalterati la prova di un danno maggiore e gli obblighi legali (in particolare il risarcimento delle spese supplementari, indennizzo adeguato, recesso) della venditrice; tuttavia, l'importo forfettario deve essere detratto da ulteriori richieste di pagamento. Il cliente ha il diritto di dimostrare che la venditrice non ha subito alcun danno o solo un danno notevolmente inferiore rispetto al suddetto importo forfettario.


Art. 6 Trasferimento del rischio, spedizione e fornitura parziale

1. Il rischio di perdita e deterioramento accidentali della merce passa al cliente al più tardi con la consegna. Tuttavia, in caso di acquisto per corrispondenza, il rischio di perdita e deterioramento accidentali della merce, nonché il rischio di ritardo passano già con la consegna della merce allo spedizioniere, al trasportatore o alla persona o all'ente altrimenti incaricati della spedizione. Se è stato concordato un collaudo, quest'ultimo è determinante per il trasferimento del rischio.

2. In mancanza di istruzioni particolari, i mezzi e la via di trasporto sono a scelta della venditrice con esclusione di ogni responsabilità. Per il resto trova applicazione C art. 11. La merce pronta per la spedizione deve essere ritirata immediatamente, altrimenti la venditrice ha il diritto, a propria discrezione, di immagazzinarla a spese e rischio del cliente e di considerarla come consegnata franco fabbrica.

3. Se è il cliente a mettere a disposizione il mezzo di trasporto, egli risponde della puntuale disponibilità. Eventuali ritardi devono essere comunicati alla venditrice con tempestività. I costi che derivano dal ritardo sono a carico del cliente.

4. La venditrice è autorizzata ad effettuare forniture parziali, a meno che ciò non risulti irragionevole per il cliente. Le consegne parziali non danno diritto a trattenere i pagamenti per la merce fornita. Eventuali costi aggiuntivi derivanti da consegne parziali saranno addebitati al cliente.


Art. 7 Obblighi di informazione in caso di danni da trasporto e assicurazione

1. Se la merce viene consegnata con evidenti danni all'imballaggio o al contenuto, indipendentemente dai suoi diritti di garanzia (C. art. 10), il cliente deve documentare e reclamare immediatamente presso lo spedizioniere/vettore e mettersi subito in contatto per iscritto (forma scritta sufficiente) con la venditrice, per far valere i suoi eventuali diritti nei confronti dello spedizioniere/vettore.

2. La merce viaggia sempre senza assicurazione e in ogni caso a rischio del cliente. Ciò vale anche per la consegna a porto franco e indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. La merce viene assicurata contro danni da trasporto e rottura solo su richiesta del cliente. Se il cliente desidera un’assicurazione, la venditrice addebita al cliente i costi sostenuti. Per il resto trova applicazione C art. 6.


Art. 8 Tempi di consegna, ritardi e impedimenti

1. Il nostro obbligo di consegna è sempre subordinato alla tempestiva e regolare fornitura a noi.

2. Le date di consegna o i termini che non sono stati espressamente concordati come vincolanti, sono esclusivamente informazioni indicative. Ciò vale anche per i tempi di consegna indicati nello shop online o nel portale, riportati su ricevute e conferme d'ordine, oppure nelle informazioni sulle date di consegna. Il termine di consegna indicato dalla venditrice inizia a decorrere solo quando tutti i dettagli della transazione e le questioni tecniche sono chiariti e entrambe le parti concordano su tutte le condizioni. Allo stesso modo, il cliente deve adempiere a tutti i suoi obblighi in modo corretto e tempestivo.

3. Se la venditrice non può rispettare i termini di consegna vincolanti concordati per motivi non imputabili a lei (indisponibilità del servizio), essa ne informerà immediatamente il cliente e comunicherà contemporaneamente il nuovo termine di consegna previsto. Se la prestazione non è disponibile nemmeno entro il nuovo termine di consegna, la venditrice ha il diritto di recedere dal contratto del tutto o parzialmente; una contropartita già fornita dal cliente sarà immediatamente rimborsata alla venditrice. La mancata disponibilità del servizio si verifica, ad esempio, in caso di consegna non tempestiva da parte di un fornitore della venditrice, se la venditrice ha concluso un'operazione di copertura congrua, in caso di altre interruzioni nella catena di approvvigionamento, per esempio per cause di forza maggiore o se la venditrice non è obbligata ad acquistare nel singolo caso.

4. Il verificarsi del ritardo nella consegna da parte della venditrice è regolamentato dalle disposizioni di legge. In ogni caso è necessario un sollecito da parte del cliente. In presenza di un ritardo nella consegna da parte della venditrice, il cliente può pretendere esclusivamente un risarcimento forfettario dei danni causati dal ritardo. La somma forfettaria per ogni settimana di ritardo è pari allo 0,5% del prezzo netto (valore della fornitura), ma complessivamente non oltre il 5% del valore della merce consegnata in ritardo. La venditrice ha il diritto di dimostrare che il cliente non ha subito alcun danno o solo un danno notevolmente inferiore rispetto al suddetto importo forfettario. È esclusa ogni ulteriore responsabilità per un ritardo nella consegna imputabile alla venditrice.

5. Laddove la consegna viene impedita per cause di forza maggiore o eventi imprevisti non imputabili alla venditrice, come ad esempio la mancata possibilità di esportazione o importazione a posteriori, nonché la riserva di approvvigionamento ai sensi del paragrafo 1, per la durata e l'entità di suddetti eventi la venditrice è esonerata dall'obbligo di rispettare i tempi di consegna o di scarico concordati. Essi autorizzano anche la venditrice a recedere dal contratto, senza che il cliente abbia quindi diritto al risarcimento dei danni o ad altre rivendicazioni. Per cause di forza maggiore si intendono: sciopero, serrate, intervento della pubblica autorità, scarsità di energia e materie prime, difficoltà di trasporto non imputabili, ostacoli operativi non imputabili ad esempio per danni causati da incendio, acqua e danni alle macchine e tutti gli altri impedimenti oggettivamente non causati dalla venditrice.


Art. 9 Riserva di proprietà

1. Fino al completo pagamento di tutti i crediti presenti e futuri della venditrice derivanti dal contratto di compravendita e dal rapporto commerciale in corso (crediti garantiti), la venditrice si riserva la proprietà della merce venduta (merce sottoposta a riservato dominio). La venditrice ha il diritto di richiedere il ritiro della merce sottoposta a riservato dominio in presenza di motivo importante, in particolare in caso di ritardo nel pagamento dopo un sollecito, calcolando il ricavato della vendita, senza che ciò rappresenti un recesso dal contratto. In questo caso il cliente è obbligato a rendere la merce. In caso di accesso da parte di terzi alla merce fornita, il cliente è tenuto a segnalare la proprietà della venditrice e ad informarla immediatamente, consegnando tutti i documenti necessari per l'opposizione.

2. La merce sottoposta a riservato dominio non può essere vincolata a terzi né ceduta in garanzia prima del pagamento completo dei crediti garantiti. Il cliente deve notificare immediatamente per iscritto alla venditrice se ha presentato una richiesta di avvio di una procedura d’insolvenza o in caso di accessi da parte di terzi (ad esempio pignoramenti) sulle merci appartenenti alla venditrice.

3. Se la merce sottoposta a riservato dominio viene trasformata dal cliente in un nuovo bene mobile, il confezionamento avviene per conto della venditrice senza che essa ne sia obbligata; il nuovo bene diventa di sua proprietà. In caso di lavorazione insieme a merce non appartenente alla venditrice, essa acquisisce la comproprietà della nuova cosa secondo il rapporto tra il valore della merce sottoposta a riservato dominio e l'altra merce al momento della trasformazione. Se la merce sottoposta a riservato dominio viene associata, miscelata o mescolata a merci non appartenenti alla venditrice ai sensi degli artt. 947, 948 BGB (Codice civile tedesco), la venditrice diventa comproprietaria conformemente alle disposizioni di legge. Se il cliente acquista la proprietà esclusiva mediante unione, commistione o mescolanza, trasferisce sin d'ora alla venditrice la comproprietà in base al rapporto tra il valore della merce sottoposta a riservato dominio e l'altra merce al momento dell'unione, commistione o mescolanza. In questi casi il cliente è tenuto a custodire gratuitamente l'oggetto di proprietà o comproprietà, anch'esso considerato merce sottoposta a riservato dominio ai sensi delle precedenti condizioni.

4. Se la merce sottoposta a riservato dominio viene venduta da sola o insieme alla merce non appartenente alla venditrice, il cliente cede già ora, cioè al momento della stipula del contratto, i crediti derivanti dalla rivendita per un importo pari al valore della merce sottoposta a riservato dominio, con tutti i diritti accessori e il rango prima del resto; la venditrice accetta la cessione. Il valore della merce sottoposta a riservato dominio è l'importo della fattura della venditrice, che rimane tuttavia senza considerazione nella misura in cui si contrappongono diritti di terzi. Se la merce sottoposta a riservato dominio rivenduta è in comproprietà con la venditrice, la cessione dei crediti si estende all'importo corrispondente al suo valore percentuale della comproprietà.

5. Se la merce sottoposta a riservato dominio della venditrice è incorporata come parte integrante nel terreno, nave, struttura navale o aeromobile di terzi, il cliente cede già ora alla venditrice i crediti cedibili nei confronti del terzo o della persona interessata per un compenso pari al valore della merce sottoposta a riservato dominio, con tutti i diritti accessori, compresi quelli relativi alla concessione di un'ipoteca di garanzia, con rango prima del resto; la venditrice accetta la cessione. Paragrafo 4 commi 2 e 3 valgono di conseguenza.

6. Il cliente è autorizzato e legittimato a rivendere, utilizzare o installare la merce sottoposta a riservato dominio, solo nel normale svolgimento dell'attività commerciale e nella misura in cui i crediti passano effettivamente alla venditrice ai sensi dei paragrafi 4 e 5. Una cessione mediante factoring vero e proprio è consentita al cliente solo a condizione che ciò ci venga comunicato indicando la banca di factoring e i conti del cliente ivi detenuti e che il ricavo di factoring superi il valore del nostro credito garantito. Con l'accreditamento del ricavato del factoring, il credito della venditrice diventa immediatamente esigibile.

7. Il cliente autorizza la venditrice a riscuotere i crediti ceduti ai sensi dei paragrafi da 4 a 6, con riserva di revoca. La venditrice non eserciterà il proprio diritto di riscossione, a condizione che il cliente adempia i suoi obblighi di pagamento, anche nei confronti di terzi. Su richiesta della venditrice, il cliente deve nominare i debitori dei crediti ceduti e notificare loro la cessione; la venditrice è autorizzata a comunicare essa stessa la cessione ai debitori.

8. Con la cessazione del pagamento e/o la richiesta di apertura della procedura concorsuale sul patrimonio del cliente, cessa il diritto alla rivendita, all'utilizzo o all'installazione della merce sottoposta a riservato dominio o l'autorizzazione a riscuotere i crediti ceduti; in caso di protesta di assegno o cambiale cessa anche l'autorizzazione di addebito su conto corrente. Tutto ciò non vale per i diritti del curatore fallimentare.

9. Laddove il valore delle garanzie concesse superi i crediti (ev. ridotti per pagamenti di acconti o parziali) di oltre il 20%, il cliente è obbligato a restituire o deliberare in tale misura a sua scelta. Con l'estinzione di tutti i crediti della venditrice, derivanti dalla relazione commerciale, la proprietà della merce sottoposta a riservato dominio e i crediti ceduti passano al cliente.


Art. 10 Obbligo di ispezione e comunicazione del reclamo senza indugio, garanzia legale

1. Per eventuali difetti la venditrice risponde solo nella misura seguente: in linea di principio, la venditrice non è responsabile per i difetti che il cliente conosce al momento della stipula del contratto o di cui non è a conoscenza per negligenza grave (art. 442 BGB - Codice civile tedesco). Inoltre, le richieste di risarcimento per vizi da parte del cliente presuppongono che egli abbia adempiuto ai propri obblighi legali di ispezione e comunicazione (artt. 377, 381 HGB - Codice di commercio tedesco). Il cliente deve inoltre esaminare immediatamente la merce ricevuta in merito a quantità e caratteristiche. I difetti evidenti devono essere segnalati entro 14 giorni mediante comunicazione scritta. Per i materiali da costruzione e altre merci destinate ad essere montate o altrimenti lavorate, l'esame deve in ogni caso essere effettuato immediatamente prima della trasformazione. Qualsiasi difetto riscontrato in fase di consegna, ispezione o in qualsiasi momento successivo, deve essere immediatamente segnalato per iscritto alla venditrice. Inoltre, i difetti rilevabili al momento della consegna, nonché le differenze di quantità e peso devono essere segnalati all'impresa di trasporto, la quale dovrà registrare e confermare l’anomalia riscontrata.

2. Nel caso in cui il cliente non effettui l'esame e/o la segnalazione dei difetti (forma testuale sufficiente), è esclusa la responsabilità della venditrice per il difetto non segnalato, non segnalato tempestivamente o regolarmente, secondo le disposizioni di legge. Per una merce destinata a essere montata, fissata o installata, ciò vale anche se il difetto risultante dalla violazione di uno di questi obblighi è apparso solo dopo la relativa lavorazione; in questo caso non sussistono in particolare diritti del cliente al risarcimento dei relativi costi (costi di montaggio e smontaggio).

3. Se il cliente rileva difetti sulla merce, egli non può disporne; vale a dire che la merce non deve essere divisa, rivenduta o trasformata fino a quando non sarà raggiunto un accordo sulla gestione del reclamo. Il cliente è tenuto a mettere a disposizione della venditrice la merce contestata o dei campioni per l'esame del reclamo.

4. Non vi è possibilità di reclamare vizi (a) in presenza di discrepanze irrilevanti rispetto alle proprietà concordate, (b) in caso di compromissione trascurabile dell'utilizzabilità, (c) in caso di naturale usura o logorio come (d) in presenza di danni intervenuti dopo il passaggio del rischio per un uso improprio o negligente, eccessiva sollecitazione, mezzi utilizzati inadatti, lavori di costruzione carenti, terreno non idoneo o particolari influenze esterne non previste dal contratto. Se il cliente o terzi effettuano lavori di riparazione o modifiche impropri, non sussiste alcun diritto di reclamo per difetti anche per questi casi e per le conseguenze che ne derivano. Inoltre, la garanzia decade nel caso in cui, senza il consenso della venditrice, il cliente modifichi o faccia modificare la merce da terzi e l'eliminazione dei vizi risulti impossibile o irragionevole. In ogni caso, il cliente è tenuto a sostenere i costi aggiuntivi di riparazione derivanti dalla modifica.

5. Per le contestazioni giustificate da parte del cliente, la venditrice è autorizzata a determinare il tipo di adempimento successivo (consegna sostitutiva, riparazione), considerando la natura del difetto e gli interessi legittimi del cliente. Se l'adempimento successivo fallisce, non è possibile o irragionevole per il cliente, quest'ultimo può decurtare il prezzo di acquisto o recedere dal contratto. Per le merci che comprendono elementi digitali o altri contenuti digitali, la venditrice è tenuta a mettere a disposizione ed eventualmente aggiornare i contenuti digitali, solo nella misura in cui ciò risulti espressamente da un accordo sulle condizioni. La venditrice non si assume alcuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche del produttore e di terzi.

6. Sono escluse le rivendicazioni del cliente per le spese necessarie ai fini dell'adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, viaggio, lavoro e materiale, se le spese aumentano perché la merce consegnata è stata successivamente trasferita in un luogo diverso dal luogo di consegna originale, a meno che il trasferimento non corrisponda all'uso conforme cui è destinato il materiale.

7. I diritti di rivalsa del cliente nei confronti della venditrice sussistono solo nella misura in cui il cliente non ha stipulato con il suo acquirente accordi che vadano al di là delle rivendicazioni per difetti legalmente vincolanti. Per quanto riguarda l'entità del diritto di rivalsa del cliente nei confronti del fornitore, si applica anche il paragrafo 6.

8. La venditrice è tenuta a ritirare la nuova merce o a decurtare (ridurre) il prezzo d'acquisto conformemente alle disposizioni di legge, anche senza la fissazione del termine altrimenti necessario, se l'acquirente del cliente, in quanto consumatore del nuovo bene mobile venduto (acquisto di beni di consumo), a causa del difetto potrebbe richiedere al cliente il ritiro della merce o la decurtazione (riduzione) del prezzo d'acquisto, ovvero il cliente sia anch'egli legittimato ad esercitare un diritto di regresso. Solo in questo caso la venditrice è inoltre obbligata a rimborsare le spese al cliente, in particolare per trasporto, viaggio, lavoro e materiale che questi ha dovuto sostenere ne confronti del consumatore finale nell'ambito dell'adempimento successivo a causa di un difetto della merce riscontrato dopo il trasferimento del rischio. La rivendicazione è esclusa se il cliente, in qualità di commerciante, non ha adempito correttamente ai suoi obblighi di controllo e di reclamo ai sensi dell'art. 377 HGB (Codice di commercio tedesco).

9. L'obbligo di cui al paragrafo 8 è escluso se si tratta di un difetto dovuto a dichiarazioni pubblicitarie o ad altri accordi contrattuali non derivanti dalla venditrice, oppure se il cliente ha fornito una speciale garanzia al consumatore finale. L'obbligo è parimenti escluso se il cliente stesso non era tenuto, in base alle disposizioni di legge, all'esercizio delle rivendicazioni di responsabilità per difetti materiali nei confronti del consumatore finale, oppure se non ha effettuato tale reclamo a fronte di un diritto che gli è stato concesso. Ciò vale anche se il cliente ha assunto nei confronti del consumatore finale garanzie che vanno oltre la misura legale. Per quanto riguarda l'entità del diritto di rivalsa del cliente, si applica anche il paragrafo 7.

10. In caso di difetti di componenti di altri produttori che la venditrice non può eliminare per motivi di diritto di licenza o di fatto, la venditrice rivendicherà i suoi diritti di garanzia nei confronti dei produttori e dei fornitori per conto del cliente o li cederà al cliente. La rivendicazione dei diritti di garanzia nei confronti della venditrice sussiste, per tali difetti, nelle altre condizioni e nella misura riportata nelle presenti Condizioni generali di contratto, solo se l'esercizio delle vie legali per i predetti diritti nei confronti del produttore e del fornitore non ha avuto esito positivo o se ad es. è vana a causa di insolvenza.

11. Le segnalazioni di vizi e la loro accettazione devono essere sempre rivendicate per iscritti.

12. I diritti per difetti materiali cadono in prescrizione dopo 12 mesi. Ciò non vale nella misura in cui la legge secondo gli artt. 438 commi 1 n. 2 (Opere edili e beni per opere edili), art. 479 comma 1 (Diritto di rivalsa) e art 634a commi 1 n. 2 (Difetti di costruzione), art. 202 paragrafo 1 BGB (Responsabilità per dolo) prescrive termini più lunghi.

13. Per le rivendicazioni di danni del cliente vale anche C. art. 11.


Art. 11 Limitazione ed esclusione generale di responsabilità

1. Al di fuori della responsabilità per vizi materiali e giuridici, la venditrice è responsabile illimitatamente nella misura in cui la causa del danno è riconducibile a dolo o colpa grave. Laddove il danno si basa su semplice violazione colposa di un obbligo contrattuale essenziale, vale a dire la semplice negligenza di un obbligo il cui adempimento consente essenzialmente il corretto espletamento del contratto e sul cui rispetto il cliente come acquirente può regolarmente fare affidamento, la responsabilità della venditrice è limitata ai danni tipici e prevedibili al momento della stipula del contratto. Lo stesso vale se il cliente ha diritto al risarcimento dei danni in sostituzione della prestazione. La venditrice non risponde della violazione per negligenza lieve di obblighi diversi da quelli sopra indicati.

2. È esclusa una responsabilità più ampia, indipendentemente dalla natura giuridica della rivendicazione, in particolare anche per le obbligazioni derivanti da fatto illecito o i diritti al risarcimento di spese inutili anziché della prestazione, nonché per tutti i danni conseguenti, come ad esempio i danni dovuti all'interruzione della produzione, le spese di richiamo e il mancato guadagno; ciò lascia inalterata la responsabilità secondo C. art. 8 commi da 2 a 5.

3. Nella misura in cui la responsabilità di cui sopra è limitata o esclusa, ciò vale anche per la responsabilità personale di dipendenti, impiegati, collaboratori, rappresentanti e agenti della venditrice.

4. Le richieste di risarcimento del cliente cadono in prescrizione un anno dopo la consegna della merce.

5. Le limitazioni ed esclusioni di responsabilità di cui sopra non si applicano (a) ai danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute riconducibili alla semplice negligenza della venditrice o ad un'inadempienza intenzionale o colposa di un rappresentante legale o dei suoi ausiliari, (b) nella misura in cui la venditrice ha taciuto un difetto in modo fraudolento, (c) nella misura in cui la venditrice si è assunta una garanzia per la qualità della merce, (d) per i diritti del cliente ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.


Art. 12 Altri diritti di recesso, penalità e risarcimento del cliente

1. La venditrice si riserva il diritto di recedere dal contratto con una dichiarazione scritta (forma testuale sufficiente) se il cliente ha fornito informazioni inesatte sulla sua persona, sulla sua professionalità o sulla sua solvibilità, se sospende i pagamenti o chiede l'apertura della procedura d'insolvenza. Se la venditrice si avvale di un diritto di recesso previsto dal contratto o dalla legge, oltre a poter rivendicare il risarcimento dei danni, essa è autorizzata a fatturare le spese sostenute, le riduzioni di valore intervenute nel frattempo, i compensi per la cessione dell'uso e il risarcimento di tutti i danni causati dall'uso non conforme della merce, addebitando al cliente un importo forfettario pari al 25% del valore dell'ordine; nel caso di prodotti su misura può addebitare l'intero prezzo.

2. Se la venditrice può pretendere dal cliente un risarcimento danni in seguito ad una violazione degli obblighi o all'annullamento del contratto d'acquisto, se non espressamente o diversamente concordato a queste condizioni, viene concordato un importo forfettario di almeno il 25% del valore d'ordine.

3. Indipendentemente dai suddetti importi forfettari, la venditrice si riserva il diritto di effettuare un calcolo concreto dei danni. Il cliente ha il diritto di dimostrare un danno minore.


Art. 13 Privacy

1. Il cliente è a conoscenza e acconsente che i dati personali necessari per l'esecuzione dell'ordine siano memorizzati dalla venditrice su supporti dati. I dati necessari per l'espletamento del contratto vengono memorizzati nel sistema informatico della venditrice per una elaborazione rapida e priva di errori. Il cliente acconsente espressamente alla raccolta, al trattamento e all'utilizzo dei suoi dati personali. La raccolta, il trattamento e l'utilizzo dei dati personali del cliente avviene nel rispetto della Legge federale sulla tutela dei dati (BDSG), del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e della Legge tedesca sui media (TMG).

2. Ai fini della verifica del credito e del monitoraggio della solvibilità, la venditrice effettua uno scambio di dati con altre società di servizi di credito come ad esempio la Schufa (centrale rischi).

3. La venditrice si riserva il diritto di cedere in modo lecito i dati del cliente ad altre aziende per l'invio di materiale informativo e di utilizzarli anche a fini pubblicitari. Se il cliente non è d'accordo, invia alla venditrice una comunicazione informale (ad esempio una lettera per posta, e-mail o fax) a: Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel, e-mail: verkauf@landefeld.com, Faxnummer +49 561 95885-20.

4. La venditrice non sfrutterà o trasmetterà i dati del cliente oltre quanto previsto nei paragrafi da 1 a 3.


Art. 15 Clausola finale

L'eventuale inefficacia di una delle condizioni di cui sopra non pregiudica la validità di tutte le altre disposizioni. Una disposizione inefficace deve essere sostituita da un’altra che si deduce dall’interpretazione delle altre clausole.

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